Un istituto di credito, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole in materia di azione revocatoria su un pegno, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, accogliendo l'istanza accettata dalla controparte, ha dichiarato estinto il giudizio. L'ordinanza chiarisce un principio fondamentale: in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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