Il Comune occupava d'urgenza un terreno privato per edilizia pubblica senza emettere il decreto di esproprio. Successivamente, un commissario ad acta disponeva l'acquisizione sanante del bene, determinando l'indennizzo. Il proprietario chiedeva che l'indennità di occupazione illegittima venisse calcolata fino al pagamento effettivo, anziché fino alla data del decreto di acquisizione. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che il pagamento dell'indennizzo opera come condizione sospensiva con effetti retroattivi. Di conseguenza, l'occupazione illegittima cessa alla data del provvedimento di acquisizione sanante, e non al momento del saldo economico. Il ritardo nel pagamento costituisce un illecito autonomo ma non prolunga l'indennità di occupazione.
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