Un istituto di credito ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate applicava l'imposta di registro proporzionale dello 0,50% su un'ordinanza di assegnazione crediti. La banca sosteneva che l'atto, avendo natura meramente esecutiva e non traslativa di diritti reali, dovesse scontare l'imposta in misura fissa. La Corte di Cassazione ha invece confermato la legittimità della tassazione ordinanza di assegnazione in misura proporzionale. Secondo i giudici, l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. opera un trasferimento di ricchezza autonomo e definitivo, configurandosi come una cessione di credito coattiva. Tale provvedimento definisce il giudizio esecutivo e produce effetti traslativi immediati, giustificando l'applicazione dell'aliquota proporzionale prevista per gli atti giudiziari a contenuto patrimoniale, senza violare i principi costituzionali di capacità contributiva.
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