Un cittadino istituiva un trust conferendovi beni mobili e immobili affinché il gestore li amministrasse fino alla sua morte, per poi trasferirli agli eredi. L'Amministrazione Finanziaria pretendeva il pagamento delle imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale già al momento della costituzione del vincolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la tassazione del trust con imposte proporzionali non si applica al momento del conferimento iniziale dei beni, poiché tale atto è fiscalmente neutro e privo di effetti traslativi definitivi. Le imposte proporzionali si applicano solo al momento del successivo ed eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari, in quanto solo quest'ultimo rappresenta un reale indice di ricchezza. Di conseguenza, l'atto iniziale sconta solo le imposte in misura fissa.
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