Un Creditore aveva ottenuto un'ordinanza di assegnazione per un credito verso un Ente (Roma Capitale) tramite un terzo pignorato. L'ordinanza fu corretta per un errore di calcolo, aumentando l'importo dovuto. Il Creditore chiese all'Ente il pagamento della differenza. Il Giudice di Pace respinse la domanda, ritenendo che il Creditore dovesse agire contro il terzo. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'appello, poiché le sentenze del Giudice di Pace rese secondo equità hanno Limiti Appello Sentenze Giudice di Pace. Il Creditore ricorse in Cassazione, sostenendo la violazione di una norma procedurale (art. 553 c.p.c.). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la violazione di una norma, se usata dal giudice per decidere il merito della controversia, costituisce un errore di giudizio e non un errore procedurale, non rientrando nei motivi limitati di appello.
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