Un creditore ha avviato un pignoramento presso terzi contro una società debitrice, ottenendo l'assegnazione delle somme da un terzo soggetto. Successivamente, il creditore ha richiesto alla società debitrice il rimborso imposta di registro pagata sull'ordinanza di assegnazione. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, ritenendo che il rimborso spettasse al terzo pignorato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo la sentenza del Giudice di Pace impugnabile solo in Cassazione poiché decisa secondo equità. La Corte di Cassazione, rilevando una complessa questione processuale sui limiti di impugnazione delle sentenze di equità, ha rinviato la causa a una pubblica udienza per un esame approfondito, senza ancora decretare un vincitore definitivo.
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