Una società di gestione di discariche ha impugnato un avviso di accertamento per omesso e tardivo pagamento dell'ecotassa, attribuendo la colpa ai ritardi cronici con cui i Comuni saldavano le fatture. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: le difficoltà finanziarie del contribuente, anche se causate da ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione, non costituiscono una 'causa di forza maggiore'. Il gestore della discarica rimane l'unico responsabile del versamento del tributo e deve utilizzare gli strumenti legali, come l'azione di rivalsa, per recuperare i crediti. La Corte ha quindi confermato la legittimità delle **sanzioni per tardivo versamento ecotassa**, considerandole parte del normale rischio d'impresa.
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