Un imprenditore individuale, attivo nel settore idraulico, ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava un reddito maggiore per il 2007. L'ufficio finanziario ha rilevato un'evidente antieconomicità della gestione: il reddito dichiarato era bassissimo a fronte di alti costi per i dipendenti e spese personali incompatibili (mutuo, tre figli, auto). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'operato del fisco. I giudici hanno stabilito che l'amministrazione può legittimamente utilizzare l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora quest'ultima risulti intrinsecamente inattendibile a causa di comportamenti palesemente contrari alla logica economica. Lo scostamento dagli studi di settore costituisce il presupposto per avviare tale controllo indiziario.
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