Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per tre diverse vicende: la partecipazione a un'associazione mafiosa (1990-2013), la detenzione di stupefacenti (2016) e un episodio di oltraggio e resistenza in tribunale (2008). La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'applicazione del reato continuato richiede un disegno criminoso unitario, ossia una pianificazione iniziale dei singoli illeciti. Nel caso specifico, l'estrema eterogeneità dei reati, l'ampio divario temporale di anni e la natura estemporanea della condotta violenta in aula escludono qualsiasi programmazione unitaria, configurando piuttosto una generica condotta di vita incline al crimine, che non dà diritto ai benefici della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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