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Disegno Criminoso — Anno 2022

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353 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Disegno Criminoso

Provvedimenti

Reato continuato: no allo sconto di pena se i delitti sono distanti
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il reato continuato a favore di un condannato per reati commessi a distanza di quattro anni e lesivi di beni giuridici differenti, come la fede pubblica e il patrimonio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso richiede una motivazione rigorosa basata su indici precisi, quali la contiguità temporale e spaziale, l'omogeneità dei reati e l'unicità del programma originario. Nel caso specifico, la distanza temporale di quattro anni e la mancanza di prove sulla vicinanza geografica dei fatti escludono l'applicazione automatica del beneficio, imponendo un nuovo esame della vicenda.
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Reato continuato: perché lo spaccio e la violenza non si uniscono
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unire le condanne relative al traffico di stupefacenti e a un episodio di lesioni personali aggravate con armi. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non ravvisando un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato continuato non basta una generica scelta di vita dedita al crimine. È invece necessaria la prova che tutti i reati, compresi quelli violenti nati da liti occasionali per debiti di droga, fossero stati pianificati nei dettagli fin dall'inizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: stile di vita predatorio esclude lo sconto
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato per numerosi reati di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta commessi tra il 2011 e il 2014. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, non ravvisando un disegno criminoso unico ma uno stile di vita predatorio caratterizzato da decisioni impulsive. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione richiede la prova che tutti i reati fossero stati preventivati, anche solo a grandi linee, fin dal primo fatto. La notevole distanza temporale, la diversità dei luoghi e delle vittime escludono l'esistenza di un progetto unitario. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Vincolo della continuazione: no allo sconto per clan diversi
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione tra reati di porto d'armi e due diverse condanne per associazione mafiosa. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto parzialmente la richiesta, escludendo il collegamento tra le due diverse associazioni criminali. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'uso comune delle armi dimostrasse un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per unire più reati associativi non basta l'omogeneità delle condotte o l'uso di armi. Occorre dimostrare un'unica pianificazione iniziale. Poiché il soggetto si era staccato dal primo clan nel 1995 per fondare un gruppo autonomo, si tratta di progetti criminali distinti. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: stessa colpa ma pena diversa, la Corte annulla
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che, pur riconoscendo il reato continuato per diverse rapine e ricettazioni, gli aveva inflitto una pena superiore rispetto al Coimputato, autore delle stesse condotte. Inoltre, la Corte d'appello non aveva applicato correttamente la riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena deve essere sempre motivato per evitare decisioni arbitrarie. Inoltre, ha ribadito l'obbligo di applicare e calcolare esplicitamente lo sconto di pena per il rito abbreviato anche in sede esecutiva. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Reato continuato: sconti di pena negati per i delitti del clan
Il Ricorrente, condannato per associazione mafiosa e diversi omicidi commessi in tempi differenti, ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo i delitti frutto di decisioni estemporanee e non di un unico disegno criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. I giudici hanno stabilito che non esiste una presunzione automatica di continuazione tra reato associativo e reati-fine. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente agli omicidi commessi nel medesimo anno di fondazione del clan. Il giudice del rinvio dovrà valutare se tali specifici omicidi, commessi per acquisire il controllo del territorio, fossero parte del programma iniziale del sodalizio criminoso.
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Reato continuato: la Cassazione smentisce il diniego sul falso
Un cittadino straniero, privo di patente e irregolare sul territorio, veniva condannato in due diversi procedimenti per ricettazione, falsificazione della patente di guida e false dichiarazioni sull'identità personale a seguito di controlli stradali avvenuti a distanza di circa diciotto mesi. Il condannato chiedeva al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene. Il Tribunale respingeva la richiesta, ritenendo la condotta un semplice stile di vita deviante. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando la decisione con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che l'identità di luoghi, modalità esecutive e finalità (circolare impunito) costituiscono indici precisi di un unico disegno criminoso, che il giudice di merito non può escludere con motivazioni illogiche o basate su semplici pregiudizi personali.
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Reato continuato o stile di vita? Il confine che nega lo sconto
Due soggetti, condannati per diverse rapine a mano armata commesse a distanza di due mesi, chiedevano al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per ottenere uno sconto di pena. Il Tribunale respingeva la richiesta, ritenendo i delitti frutto di una condotta di vita delinquenziale sistematica e non di un unico progetto iniziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede la preventiva pianificazione dei singoli dettagli dei reati. Al contrario, la delinquenza professionale si basa su un generico programma di vita criminale, in cui i reati vengono commessi di volta in volta sfruttando le occasioni. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva: no allo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi a distanza di un anno e mezzo per estemporanee necessità economiche, escludendo un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del giudice di merito era congruamente motivata e non sindacabile. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: la Cassazione nega lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per due reati commessi nel maggio 2008 (calunnia e falso in titolo di credito). Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno criminoso unitario preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno confermato che, per ottenere la continuazione dei reati dopo la condanna definitiva, non basta la vicinanza temporale tra i fatti, ma occorre dimostrare che il secondo reato fosse già programmato al momento della commissione del primo. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso ed è obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in fase esecutiva: negato lo sconto per truffe
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in fase esecutiva per unificare le pene di diverse condanne per truffa subite tra il 2013 e il 2016. Il Tribunale di Ravenna ha respinto la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una scarsa valutazione del collegamento tra i fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza temporale di tre anni e le diverse modalità con cui sono state compiute le truffe escludono una programmazione iniziale unica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in sede esecutiva: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di due condanne distinte: una per associazione mafiosa (2009-2010) e una per minacce condominiali (2012). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati privi di un unico disegno criminoso e frutto di spinte delittuose occasionali e disomogenee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione del giudice di merito non è sindacabile se logicamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per lo spaccio successivo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati tra una condanna per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, attiva fino a marzo 2016, e due successive condanne per singoli episodi di spaccio avvenuti a luglio e settembre 2016. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo i reati successivi frutto di nuove e autonome decisioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede una pianificazione preventiva e unitaria. Non è possibile ritenere pianificati, al momento della nascita dell'associazione, singoli spacci compiuti mesi dopo la sua dissoluzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nei reati associativi: no allo sconto senza prove
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro il diniego del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati di scopo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la continuazione nei reati associativi richiede la prova rigorosa che i singoli reati satellite fossero già stati programmati, almeno nelle linee essenziali, nel momento esatto in cui il soggetto ha deciso di fare ingresso nel sodalizio criminoso. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a dimostrazione di questa deliberazione unitaria originaria, risultando peraltro che prima di una certa data egli fosse soltanto un soggetto gravitante all'esterno dell'associazione. Il ricorrente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: lo stile di vita criminale non da sconti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne per furto e violazione della sorveglianza speciale, sostenendo che facessero parte di un unico progetto di vita criminale. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un preciso disegno criminoso unitario programmato in anticipo, e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Inoltre, spetta al condannato l'onere di allegare prove concrete di questa programmazione unitaria, non bastando la semplice vicinanza temporale o l'identita dei reati commessi.
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Reato continuato: la vicinanza nel tempo non evita la condanna
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per i reati di ricettazione e rapina. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la diversità dei reati e dei tempi di esecuzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per ottenere il reato continuato in fase di esecuzione, il condannato deve dimostrare l'esistenza di un unico progetto criminoso iniziale. Non basta fare riferimento alla vicinanza temporale dei fatti o alla tipologia di reati, poiché questi elementi possono indicare una semplice abitudine a delinquere e non una pianificazione unitaria. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: perché il tempo cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per diverse rapine commesse tra il 2011 e il 2013, sperando in uno sconto di pena. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo di tempo tra i colpi, commessi in luoghi e con modalità differenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico disegno criminoso iniziale e non una semplice propensione a delinquere. La distanza temporale di oltre un anno tra la prima rapina e le successive dimostra che ogni reato è stato frutto di una scelta autonoma ed estemporanea, escludendo l'esistenza di un progetto unitario originario.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se le rapine sono distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per due rapine commesse a distanza di diversi mesi e con modalità differenti. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che il notevole lasso di tempo tra i fatti e la diversità delle condotte escludono l'unificazione delle pene. La Suprema Corte ha ribadito che la continuazione richiede un'effettiva programmazione iniziale e non una semplice propensione a delinquere. Il Condannato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per rapine distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per due rapine commesse a distanza di sei mesi l'una dall'altra, con complici e modalità differenti. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno chiarito che il semplice fatto di commettere reati simili non basta a dimostrare una programmazione unitaria. Il fattore temporale di sei mesi e il ruolo di semplice esecutore nella seconda rapina, organizzata da un complice, escludono il reato continuato, evidenziando invece una generica propensione a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: tra progetto unico e vizio di delinquere
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati in fase esecutiva per unificare le pene di diverse condanne, sostenendo che i fatti fossero legati da un unico disegno criminoso. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della distanza temporale e della diversità dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la semplice ripetizione di reati simili nel tempo indica una propensione a delinquere e non un progetto unitario. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito un principio importante: il condannato non ha l'obbligo di chiedere la continuazione dei reati durante il processo principale, potendo farlo direttamente davanti al giudice dell'esecuzione senza che questo ritardo pregiudichi il suo diritto di difesa.
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