Un'antica istituzione benefica (ex IPAB), dopo aver ottenuto il riconoscimento di ente privato, contesta l'intervento della Regione che ne ha sospeso il consiglio di amministrazione e nominato un commissario per gravi irregolarità gestionali. Gli amministratori sostenevano che la natura privata dell'ente escludesse ogni ingerenza pubblica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il controllo regionale su enti privati di questo tipo è pienamente legittimo. Anche se privati, questi enti restano soggetti alla vigilanza dell'autorità governativa, come previsto dall'art. 25 del Codice Civile, per garantire la corretta amministrazione del patrimonio e il perseguimento delle finalità benefiche. La Regione vince, confermando il suo potere di supervisione.
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