Un'azienda contribuente, dopo aver ottenuto l'annullamento di alcune cartelle di pagamento in secondo grado, si è vista citare in Cassazione dall'Agente della Riscossione. Durante il procedimento, l'azienda ha aderito alla "Rottamazione-quater", presentando istanza per la sospensione del giudizio tributario. La Corte di Cassazione, applicando la normativa sulla definizione agevolata, ha accolto la richiesta, sospendendo il processo e rinviandolo a una data successiva alla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento.
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