Una società, subentrata in un concordato fallimentare, ha impugnato il diniego di rimborso di un'eccedenza d'imposta. L'Amministrazione Finanziaria ha ridotto il credito a causa dell'emissione di una nota di variazione IVA da parte del fornitore originario, il quale aveva rinunciato al credito durante la procedura concorsuale. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia unilaterale al credito in sede di fallimento costituisce un presupposto valido per l'emissione della nota di variazione IVA, in quanto altera gli elementi della detrazione originaria. Il cessionario è dunque obbligato a registrare tale variazione, riducendo il proprio credito d'imposta per garantire la neutralità del sistema fiscale.
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