La Corte di Cassazione ha stabilito che l'**edificabilità** di un terreno ai fini ICI non viene meno anche in presenza di vincoli idrogeologici o fluviali. Tali limitazioni non cancellano la natura fabbricabile dell'area, ma incidono esclusivamente sulla determinazione del suo valore venale e, di conseguenza, sulla base imponibile. La Corte ha inoltre chiarito che, in caso di omessa dichiarazione, il termine di decadenza quinquennale per l'accertamento decorre dal secondo anno successivo a quello d'imposta, rendendo legittima l'azione del Comune se notificata entro tale finestra temporale.
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