La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di due imputati che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., avevano impugnato la sentenza. La Suprema Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui l'imputato non può contestare la misura di una pena liberamente concordata, poiché tale accordo presuppone l'accettazione della responsabilità accertata in primo grado. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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