Un imputato, condannato per riciclaggio a seguito di patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sua colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che l'impugnazione di una sentenza concordata è consentita solo per vizi specifici previsti dalla legge (art. 448, co. 2-bis c.p.p.), tra cui non rientra la valutazione nel merito della responsabilità penale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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