La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di cocaina. L'imputato chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti), sostenendo che i giudici avessero considerato solo la quantità di droga. La Corte ha ribadito che la valutazione per il fatto di lieve entità deve essere globale, considerando mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza. Nel caso specifico, la quantità notevole (oltre 150g per 376 dosi), le modalità organizzate (due luoghi di stoccaggio, strumenti per confezionare, ordini via cellulare) escludevano la minima offensività, giustificando il diniego del beneficio.
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