L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito fondiario di una contribuente per l'anno 2014, non riconoscendo la riduzione del canone di locazione pattuita con scrittura privata non autenticata a fine 2013 ma registrata solo a ottobre 2014. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando che l'accordo di riduzione del canone di locazione, pur valido tra le parti senza obbligo di registrazione, è opponibile al Fisco solo in presenza di data certa. In mancanza di altre prove oggettive, la data certa coincide con il giorno della registrazione dell'atto. Di conseguenza, la riduzione del canone non ha effetto retroattivo per i mesi precedenti alla registrazione, e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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