La Corte di Cassazione ha stabilito che la ricognizione di debito, se contenuta in un atto con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, è pienamente opponibile alla curatela. Tale atto determina un'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensando il creditore dal dover dimostrare il rapporto sottostante. Spetta dunque al curatore fallimentare l'onere di provare l'eventuale inesistenza o invalidità del credito vantato. La decisione sottolinea la distinzione tra confessione e riconoscimento, confermando che il curatore, pur essendo terzo rispetto al fallito, subentra nei rapporti obbligatori pregressi e deve sottostare alle presunzioni legali derivanti da atti negoziali validi.
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