Assegno bancario nel fallimento: la prova del credito
L’utilizzo dell’assegno bancario come strumento di prova per l’ammissione al passivo fallimentare rappresenta un tema centrale nel diritto concorsuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla valenza probatoria di questo titolo di credito nei confronti della curatela fallimentare, ribaltando una decisione di merito che ne negava l’efficacia.
Il caso e l’opposizione allo stato passivo
Una società di consulenza aveva richiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito di circa ventimila euro. A supporto della domanda, il creditore aveva presentato fatture e un assegno bancario emesso dalla società poi fallita quando era ancora in attività. Il Giudice Delegato e, successivamente, il Tribunale avevano respinto l’istanza. Secondo i giudici di merito, l’assegno non era opponibile al curatore fallimentare, considerato un ‘terzo’ rispetto al rapporto tra le parti originali. Inoltre, si riteneva che il creditore non avesse fornito prova sufficiente del rapporto contrattuale sottostante.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale, stabilendo un principio fondamentale per la tutela dei creditori. Quando un assegno bancario possiede una data certa anteriore al fallimento, esso non può essere ignorato dalla curatela. La Corte ha sottolineato che, nei rapporti diretti tra chi emette il titolo (traente) e chi lo riceve (prenditore), l’assegno agisce come una promessa di pagamento. Questo significa che il credito si presume esistente fino a prova contraria.
Il valore della data certa
Un punto cruciale della decisione riguarda l’opponibilità del titolo. Se l’assegno è stato utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo notificato prima del fallimento, esso acquisisce data certa. In tale scenario, il documento è pienamente efficace contro la massa dei creditori. Non è il creditore a dover dimostrare nuovamente la causa del pagamento, ma è il curatore a dover provare che quel debito non esiste o è invalido.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione dell’art. 1988 del Codice Civile. L’assegno bancario dispensa colui a favore del quale è fatto dall’onere di provare il rapporto fondamentale. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che questa presunzione operi anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Il curatore fallimentare, pur essendo un terzo, subentra nella posizione del debitore e deve farsi carico dell’onere della prova contraria se intende contestare la validità del titolo di credito presentato.
Le conclusioni
In conclusione, l’orientamento espresso conferma che i titoli di credito con data certa sono strumenti potenti per il recupero crediti nelle procedure concorsuali. La decisione ribadisce che il rigore probatorio richiesto ai creditori non può tradursi in una negazione dei principi generali sulle promesse unilaterali. Per le imprese, questo significa che la corretta gestione documentale e la tempestività nell’agire prima di un fallimento sono determinanti per garantire l’opponibilità dei propri diritti di credito.
L’assegno bancario è sufficiente per essere ammessi al passivo fallimentare?
Sì, se l’assegno ha data certa anteriore al fallimento, esso fa presumere l’esistenza del credito ai sensi dell’art. 1988 c.c., salvo prova contraria del curatore.
Cosa succede se il curatore contesta il rapporto sottostante all’assegno?
L’onere della prova spetta al curatore fallimentare, il quale deve dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto che ha dato origine all’emissione del titolo.
Come si attribuisce la data certa a un assegno bancario?
La data certa può derivare da fatti oggettivi, come la notifica di un decreto ingiuntivo basato su quel titolo prima della dichiarazione di fallimento.