Una contribuente ha impugnato delle cartelle di pagamento per la tassa automobilistica, sostenendo di non doverla pagare pur essendo l'intestataria del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), poiché priva della disponibilità materiale del mezzo, del libretto e della patente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'iscrizione al P.R.A. genera una presunzione di responsabilità per il pagamento. Tale presunzione è relativa e può essere superata, ma solo attraverso documentazione idonea con data certa che attesti la perdita definitiva del possesso (come una denuncia di furto o un atto di vendita), non essendo sufficiente la mera indisponibilità del libretto di circolazione o la mancanza della patente di guida.
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