La Corte di Cassazione ha stabilito che una divisione immobiliare, anche se non trascritta nei registri pubblici, è pienamente valida ai fini del calcolo dell'IMU. Nel caso esaminato, una contribuente aveva ricevuto un avviso di liquidazione basato su quote di comproprietà che non possedeva più a seguito di un atto di divisione. L'amministrazione comunale sosteneva l'inefficacia dell'atto per mancata trascrizione. La Corte ha rigettato tale tesi, affermando che il presupposto dell'imposta è la proprietà effettiva del bene, non la sua pubblicità immobiliare. Pertanto, la divisione non trascritta, se provata con data certa, è opponibile al Comune.
Continua »