Una società fornitrice ha richiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una farmacia per un credito di oltre 225.000 euro, derivante da forniture commerciali. Dopo il rigetto del giudice delegato, la società ha proposto opposizione allo stato passivo modificando la base giuridica della domanda: in primo grado aveva invocato la responsabilità per i debiti dell'azienda ceduta, mentre in sede di impugnazione ha sostenuto il subentro nei contratti in corso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo vige il principio di immutabilità della domanda, che vieta l'introduzione di nuove pretese o modifiche sostanziali. Inoltre, i documenti contabili prodotti erano privi di data certa e troppo generici per provare le consegne.
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