Il caso del mandato sportivo senza data certa
Un agente sportivo ha stipulato un contratto di mandato in esclusiva con una società di calcio prima del suo fallimento. L’accordo prevedeva un compenso per il trasferimento di un calciatore. Tuttavia, al momento di richiedere le somme dovute al fallimento, è emerso un problema fondamentale: la mancanza di una data certa della scrittura privata. Questo requisito è indispensabile per rendere l’accordo valido e opponibile ai creditori della società fallita. L’agente ha cercato di dimostrare la datazione attraverso il timbro di deposito della Commissione agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.).
Il valore del timbro F.I.G.C. e la data certa della scrittura privata
L’agente sportivo riteneva che il timbro apposto dalla Commissione agenti F.I.G.C. sul contratto di mandato bastasse a dimostrare l’anteriorità dell’accordo rispetto al fallimento. Secondo questa tesi, il deposito presso un organismo federale equivaleva a una registrazione ufficiale. La Corte d’appello ha invece respinto questa ricostruzione. I giudici di merito hanno evidenziato che la Commissione non possiede poteri di certificazione pubblica. Di conseguenza, quel timbro non può equipararsi a un atto di un pubblico ufficiale.
Gli altri indizi esclusi dai giudici
Il professionista ha cercato di utilizzare altri elementi per dimostrare la datazione del contratto. Ha presentato una diffida di pagamento inviata tramite raccomandata e alcuni ricorsi per un procedimento arbitrale. La Corte ha esaminato questi documenti ma li ha ritenuti inidonei. Il timbro postale della raccomandata non era impresso direttamente sul foglio contenente la diffida, ma sulla busta o su un foglio separato. Per la legge, la data certa della scrittura privata si configura tramite timbro postale solo se questo forma un corpo unico con il foglio del contratto. Anche i ricorsi arbitrali non presentavano elementi idonei a stabilire una datazione sicura e incontestabile.
L’irrilevanza dell’esecuzione della prestazione
Un altro argomento sollevato riguardava l’effettivo svolgimento dell’attività. L’agente ha dimostrato di aver completato il trasferimento del calciatore prima della dichiarazione di fallimento. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che l’esecuzione della prestazione non sana la mancanza di datazione certa del contratto scritto. L’adempimento è un semplice fatto storico. Esso non prova l’anteriorità della clausola specifica che stabilisce la misura del compenso. Senza una prova documentale certa, la pattuizione economica resta inopponibile alla massa dei creditori.
Le motivazioni della sentenza sulla data certa della scrittura privata
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito basandosi su una rigorosa interpretazione dell’articolo 2704 del Codice Civile. Gli Ermellini hanno ribadito che la Commissione agenti dei calciatori è un organo interno della F.I.G.C. e non ha natura di pubblica amministrazione con poteri certificativi. I dipendenti di tale commissione non sono pubblici ufficiali e non possono attribuire fede pubblica ai documenti depositati. Pertanto, il timbro di deposito non rientra tra i fatti idonei a stabilire la data certa della scrittura privata. Solo eventi tassativi, come la registrazione o la morte di uno dei sottoscrittori, possono garantire tale certezza ai terzi.
Le conclusioni sul principio della data certa della scrittura privata
La pronuncia della Suprema Corte stabilisce un principio chiaro per tutti i professionisti che collaborano con soggetti a rischio di insolvenza. Chi vince in questo giudizio è il Fallimento della società calcistica, che non dovrà pagare il compenso richiesto dall’agente. L’agente sportivo perde definitivamente la causa e subisce anche la condanna al pagamento delle spese legali. Questa decisione evidenzia l’importanza di registrare tempestivamente i contratti o di utilizzare strumenti di datazione sicuri, come la posta elettronica certificata o le firme digitali con marca temporale. La semplice esecuzione del lavoro non tutela il professionista se l’accordo scritto non possiede i requisiti formali richiesti dalla legge fallimentare.
Il timbro di deposito della F.I.G.C. attribuisce data certa a un contratto?
No, la Commissione agenti della F.I.G.C. è un organo interno privo di poteri certificativi pubblici, quindi il suo timbro non ha valore legale per la datazione certa.
L’aver svolto l’attività prima del fallimento garantisce il pagamento del compenso?
No, l’esecuzione della prestazione è un semplice fatto storico che non prova la data certa del contratto scritto contenente la pattuizione del compenso.
Come si può garantire la data certa a un contratto per tutelarsi dal fallimento?
La data certa si ottiene registrando l’atto presso l’Agenzia delle Entrate, apponendo una firma digitale con marca temporale o scambiando l’accordo tramite Posta Elettronica Certificata.