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Danni Da Fauna Selvatica

60 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Danni da fauna selvatica: la Regione paga e non la Provincia
Un automobilista ha citato in giudizio la Regione e la Provincia dopo aver subito gravi danni all'autovettura a causa dell'impatto con un cinghiale lungo una strada provinciale. I giudici di merito hanno condannato la Regione al pagamento dei danni da fauna selvatica, escludendo la responsabilità della Provincia. La Regione ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la gestione concreta della fauna fosse delegata alla Provincia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade direttamente ed esclusivamente sulla Regione ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile. La Regione risponde in qualità di ente titolare delle funzioni di tutela dell'ambiente. L'ente regionale può rivalersi sulla Provincia solo dimostrando una specifica colpa o omissione di quest'ultima nell'esercizio di compiti delegati, circostanza non provata nel caso di specie.
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Danni da fauna selvatica nel parco: la Regione non paga
Un'automobilista subisce gravi danni all'auto a causa dell'impatto improvviso con un cervo su una strada regionale situata all'interno del perimetro di un Parco Nazionale. La proprietaria del veicolo cita in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento, lamentando la mancata predisposizione di misure preventive contro il passaggio di animali. La Regione contesta la propria responsabilità. La Corte di Cassazione respinge definitivamente la richiesta risarcitoria contro l'ente regionale. I giudici stabiliscono che per i danni da fauna selvatica verificatisi dentro i confini di un parco protetto risponde esclusivamente l'Ente Parco. La legge speciale affida infatti a tale ente i compiti specifici di controllo, gestione e contenimento della fauna. L'automobilista perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese legali in favore della Regione.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga l’incidente
Un'automobile aziendale ha subito gravi danni dopo aver impattato violentemente contro un cinghiale di centocinquanta chili sbucato all'improvviso sulla carreggiata. Il danneggiato ha richiesto alla Regione il risarcimento dei danni da fauna selvatica. Il Tribunale ha respinto la richiesta escludendo la responsabilità oggettiva dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che la Regione risponde direttamente ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile, poiché le specie protette appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato affidato alla gestione regionale. Il conducente deve solo provare l'impatto e il danno, mentre la Regione può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito.
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Danni da fauna selvatica: colture distrutte ma risarcimento perso
Un agricoltore ha subito il danneggiamento delle proprie colture nel corso del 2011 a opera di cinghiali. Il danneggiato ha avviato la causa contro l'Ente Regionale soltanto nel 2019 per ottenere il ristoro economico. I giudici hanno dichiarato prescritto il diritto, applicando il termine di cinque anni previsto per la responsabilità extracontrattuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'agricoltore: la richiesta per i danni da fauna selvatica andava promossa tempestivamente dal momento del fatto lesivo. La perizia tecnica provinciale e la procedura di liquidazione indennitaria non costituiscono riconoscimento di debito idoneo a interrompere i termini legali.
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Danni da fauna selvatica: paga la Regione e non l’automobilista
Un automobilista cita la Regione per ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti dalla propria vettura dopo una collisione con un animale selvatico su una strada statale. I giudici di merito rigettano la richiesta applicando la responsabilità generale extracontrattuale. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso dell'automobilista. La Suprema Corte stabilisce che i danni da fauna selvatica ricadono sotto la disciplina della responsabilità speciale per gli animali. La Regione detiene la legittimazione esclusiva perché gestisce il patrimonio faunistico pubblico. L'automobilista deve provare soltanto il nesso causale tra l'animale e l'incidente. L'ente pubblico risponde integralmente del pregiudizio, a meno che non provi il caso fortuito. La sentenza impugnata viene quindi annullata con rinvio.
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Danni da fauna selvatica: paga la Regione anche senza colpa
Un automobilista ha subito gravi danni alla propria vettura a causa dell'improvviso attraversamento stradale di un capriolo. Dopo alterne decisioni nei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di risarcimento per i danni da fauna selvatica. La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità della Regione per i sinistri stradali causati da animali selvatici è di natura oggettiva, regolata dall'articolo 2052 del codice civile. Di conseguenza, il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell'ente pubblico, ma solo il nesso di causa tra l'animale e il danno subito. Spetta invece alla pubblica amministrazione dimostrare il caso fortuito per evitare la condanna. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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Danni da fauna selvatica: decide il Tribunale, paga la Provincia
Una automobilista ha citato in giudizio la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura a causa dell'impatto con un capriolo su una strada provinciale. Il Tribunale si era dichiarato incompetente a favore del Giudice di Pace, ritenendo la causa legata alla circolazione stradale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'automobilista, stabilendo che la richiesta di risarcimento per danni da fauna selvatica rientra nella responsabilità custodiale dell'ente e non nelle regole della circolazione stradale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale, condannando la Provincia al pagamento delle spese processuali.
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Danni da fauna selvatica: la Regione risponde anche senza colpa
Un automobilista alla guida della propria vettura ha urtato un grosso cervo che ha improvvisamente attraversato una strada provinciale. La società proprietaria del veicolo ha chiesto il risarcimento dei danni alla Regione. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provata la colpa dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società, stabilendo che la responsabilità per i danni da fauna selvatica è disciplinata dall'articolo 2052 c.c. e non dall'articolo 2043 c.c. Di conseguenza, spetta in via esclusiva alla Regione la legittimazione passiva. Il danneggiato deve solo dimostrare il nesso di causa tra l'animale e il sinistro, mentre la Regione deve provare il caso fortuito per liberarsi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Danni da fauna selvatica: la svolta che tutela i conducenti
Un'auto di proprietà de L'Impresa si scontra improvvisamente con un cervo su una strada statale. I giudici di merito rigettano la richiesta di risarcimento contro La Regione, ritenendo che spettasse al danneggiato dimostrare la colpa dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che per i danni da fauna selvatica si applica la responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 2052 del codice civile. Di conseguenza, spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare il caso fortuito per liberarsi, mentre il cittadino deve solo provare l'impatto e il danno subito. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga anche senza colpa
Un'azienda ha subito gravi danni al proprio veicolo a causa dell'impatto improvviso con un capriolo su una strada statale. Il Tribunale ha inizialmente negato il risarcimento, ritenendo che l'automobilista dovesse dimostrare la colpa della Regione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato questa decisione, stabilendo che per i danni da fauna selvatica si applica la responsabilità oggettiva dell'ente pubblico. Spetta quindi alla Regione dimostrare il caso fortuito per evitare la condanna, mentre il danneggiato deve solo provare l'avvenuto impatto. La sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione favorevole all'automobilista.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga anche senza colpa
Un automobilista ha subito gravi danni alla propria vettura dopo aver impattato contro un cinghiale di grosse dimensioni su una strada statale. Il Tribunale aveva inizialmente respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo che il danneggiato dovesse dimostrare la colpa specifica della Regione nella gestione del territorio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'automobilista, stabilendo che i danni da fauna selvatica sono risarcibili in base alla responsabilità oggettiva per i danni cagionati da animali. Spetta quindi alla Regione, proprietaria del patrimonio faunistico, risarcire il conducente, a meno che non provi il caso fortuito. La vittima deve unicamente dimostrare il nesso di causa tra l'animale e l'incidente.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga anche senza colpa
Un automobilista ha subito gravi danni alla propria vettura a causa dell'impatto con un cinghiale su una strada regionale. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di risarcimento, ritenendo che il danneggiato dovesse dimostrare la colpa specifica della Regione secondo le regole ordinarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato questa impostazione, stabilendo che per i danni da fauna selvatica si applica il regime di responsabilità oggettiva previsto per i custodi di animali. Di conseguenza, spetta alla Regione dimostrare il caso fortuito per liberarsi dall'obbligo di risarcimento, e non al cittadino provare la negligenza dell'ente pubblico. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale per una nuova decisione basata su questo principio.
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Danni da fauna selvatica: paga la Regione e non il guidatore
Un automobilista ha citato in giudizio la Regione e la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura dopo l'impatto improvviso con un cinghiale sulla carreggiata. Il Tribunale aveva negato il risarcimento, ritenendo che spettasse al guidatore dimostrare la colpa dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che i danni da fauna selvatica rientrano nella disciplina dell'articolo 2052 del codice civile. Di conseguenza, la responsabilità spetta in via esclusiva alla Regione, la quale può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito. Il danneggiato deve invece provare la dinamica del sinistro, il nesso di causa e di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Danni da fauna selvatica: paga il Parco, non la Regione
Un automobilista ha subito ingenti danni alla propria vettura a causa dell'impatto notturno con un cervo all'interno di un parco nazionale. L'automobilista ha citato in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni da fauna selvatica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'automobilista, confermando che la Regione non è responsabile per i sinistri stradali causati da animali selvatici dentro i confini di un parco nazionale. La legge attribuisce infatti la gestione della fauna e la prevenzione dei rischi esclusivamente all'Ente Parco, soggetto pubblico autonomo sottoposto al controllo del Ministero dell'Ambiente. Di conseguenza, l'azione risarcitoria andava promossa contro l'Ente Parco e non contro la Regione.
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Danni da fauna selvatica: paga il Parco, non la Regione
Un automobilista ha subito ingenti danni alla propria vettura dopo aver impattato contro un cinghiale mentre percorreva una strada regionale situata all'interno di un parco nazionale. Il conducente ha richiesto il risarcimento dei danni alla Regione e alla Provincia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'automobilista, confermando che la responsabilità per i danni da fauna selvatica, quando l'incidente avviene all'interno di un parco nazionale, non ricade sulla Regione. La gestione e il controllo degli animali selvatici in queste aree protette spettano infatti esclusivamente all'Ente Parco, che è un soggetto pubblico autonomo sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente. Di conseguenza, il danneggiato avrebbe dovuto promuovere l'azione legale direttamente contro l'Ente Parco e non contro l'amministrazione regionale.
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Danni da fauna selvatica: niente indennizzo in aree di caccia
Un agricoltore ha chiesto l'indennizzo per i danni da fauna selvatica causati da cinghiali alle sue colture situate in una zona aperta alla caccia. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, condannando la Regione Emilia-Romagna al pagamento. La Regione ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che una norma regionale esclude l'indennizzo per danni da specie cacciabili in aree dove la caccia è consentita. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la norma introdotta nel 2022 ha natura di interpretazione autentica e si applica retroattivamente. Di conseguenza, la richiesta dell'agricoltore è stata definitivamente respinta.
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Danni da fauna selvatica: scontro con capriolo senza risarcimento
Un motociclista ha subito lesioni e danni al proprio mezzo a causa dell'impatto con un capriolo che ha attraversato improvvisamente la strada. Il danneggiato ha citato in giudizio l'Ente Regionale per ottenere il risarcimento dei danni da fauna selvatica. Sebbene i giudici di merito avessero accolto la domanda, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico. La Suprema Corte ha stabilito che, per ottenere il risarcimento, il conducente non può limitarsi a dimostrare l'avvenuto impatto con l'animale. Egli deve fornire la prova positiva e completa della dinamica dell'incidente e della propria condotta di guida diligente, superando la presunzione di colpa a suo carico. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Danni da fauna selvatica: la Cassazione ribalta la colpa sull’Ente
La Corte di Cassazione interviene sul tema dei danni da fauna selvatica. Un'automobilista aveva chiesto il risarcimento alla Regione per i danni subiti in un incidente con un capriolo. Le corti inferiori avevano respinto la richiesta, applicando l'art. 2043 c.c. e ritenendo che la guidatrice non avesse provato la colpa dell'ente. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la norma corretta da applicare è l'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali). Questo cambia tutto: non è più il cittadino a dover provare la colpa della Regione, ma è la Regione a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La scelta della norma non forma 'giudicato interno', ma rientra nel dovere del giudice di applicare la legge corretta. La causa torna quindi in Appello per essere decisa secondo questo nuovo principio.
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Danni da fauna selvatica: agriturismo devastato, risarcimento negato
Il titolare di un agriturismo chiede il risarcimento dei danni da fauna selvatica (cinghiali) all'Ente di Gestione della Caccia locale. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: la richiesta di risarcimento per questo tipo di danni deve essere rivolta all'ente che ha effettivi poteri di gestione e controllo sulla fauna, che è la Regione e non l'ente locale di gestione venatoria. Aver citato in giudizio il soggetto sbagliato (difetto di legittimazione passiva) rende la domanda inammissibile. Di conseguenza, la richiesta dell'imprenditore viene respinta definitivamente.
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Danni da fauna selvatica: auto contro cinghiale, niente risarcimento
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un automobilista che chiedeva il risarcimento all'Ente Regionale per i danni alla sua auto, causati dall'impatto con un cinghiale. La Corte ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale in materia di danni da fauna selvatica. Per ottenere il risarcimento, non basta dimostrare l'incidente. L'automobilista ha l'onere di provare in modo completo e dettagliato l'intera dinamica: sia il comportamento imprevedibile dell'animale, sia la propria condotta di guida prudente e adeguata alle circostanze. In assenza di questa prova rigorosa, la domanda di risarcimento non può essere accolta. Di conseguenza, l'Ente Regionale non è stato condannato a pagare.
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