La responsabilità per i danni da fauna selvatica nelle aree protette
La circolazione stradale nelle vicinanze di riserve naturali espone spesso i conducenti al pericolo di collisioni improvvise con animali di grossa taglia. In presenza di un incidente stradale causato da animali vaganti sorge sempre il problema di identificare il soggetto pubblico obbligato a pagare i danni da fauna selvatica. La legge generale attribuisce alla Regione la gestione e la tutela della fauna. Tuttavia esistono eccezioni territoriali precise che modificano radicalmente l’individuazione del responsabile legale.
Il caso esaminato dai giudici trae origine dall’impatto tra una vettura e un cervo sbucato all’improvviso sulla carreggiata di una strada regionale. Il tratto viario teatro dello scontro ricadeva interamente entro i confini geografici di un Parco Nazionale. L’automobilista danneggiata ha convenuto in giudizio la sola Regione, sostenendo che l’ente territoriale conoscesse la pericolosità del tratto e avesse omesso ogni misura preventiva e protettiva idonea a scongiurare l’attraversamento degli ungulati.
Chi risponde dei danni da fauna selvatica dentro i parchi
Nel corso del giudizio è emerso un contrasto decisivo sulla corretta individuazione dell’ente passivamente legittimato, ossia il soggetto tenuto a risarcire il danno subito dall’utente della strada. La Regione ha negato la propria titolarità, evidenziando che i poteri di vigilanza e intervento sulla fauna spettano in via primaria all’Ente Parco all’interno della zona protetta.
L’automobilista ha sostenuto invece la tesi della responsabilità generale dell’amministrazione regionale, qualificando l’Ente Parco come mero delegato privo di autonomi regolamenti di contenimento. La questione centrale ha riguardato il rapporto gerarchico tra la normativa statale generale sulla tutela della fauna selvatica e la legge quadro sulle aree protette.
Il principio di specialità normativa e le competenze territoriali
La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra la responsabilità oggettiva della Regione e la responsabilità per colpa ascrivibile a enti specifici di gestione. Di regola la Regione risponde dei pregiudizi provocati dagli animali protetti in qualità di titolare del patrimonio faunistico statale. Nondimeno l’azione risarcitoria fondata sulla colpevole omissione di barriere o misure di contenimento deve rivolgersi contro l’ente investito della gestione diretta del territorio.
Nelle aree delimitate come parco nazionale la disciplina di settore attribuisce all’autorità del parco poteri autonomi di cattura, abbattimento e monitoraggio faunistico. Questa riserva di attribuzioni esclude l’ingerenza della Regione e solleva quest’ultima da ogni dovere operativo diretto su quel territorio specifico.
Le motivazioni dei giudici sui danni da fauna selvatica
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso evidenziando come la legge quadro sulle aree protette costituisca una norma speciale prevalente rispetto alle regole generali di competenza regionale. L’Ente Parco è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e non dipende dalla Regione.
Poiché l’automobilista ha fondato la propria domanda sulla mancata predisposizione delle cautele materiali per impedire l’invasione della carreggiata, l’azione doveva essere intentata contro l’ente tenuto ad adottare tali presidi. L’Ente Parco detiene il controllo esclusivo sulla fauna interna alla riserva e possiede la legittimazione esclusiva a resistere alla richiesta di risarcimento del danno per condotta omissiva.
Le conclusioni della Cassazione sulla corretta citazione in giudizio
La sentenza conferma il principio secondo cui l’errore nell’individuazione del soggetto pubblico convenuto preclude integralmente il risarcimento del pregiudizio patito. L’automobilista che subisce un sinistro all’interno del perimetro di un’area protetta non può ottenere alcun indennizzo dalla Regione se cita in giudizio quest’ultima anziché l’Ente Parco.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della danneggiata e ha confermato la totale estraneità dell’amministrazione regionale rispetto all’evento dannoso. La ricorrente ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di lite in favore dell’ente pubblico citato erroneamente.
Chi deve risarcire i danni causati da un animale selvatico all’interno di un parco nazionale?
La responsabilità per i danni causati da animali selvatici all’interno del perimetro di un parco nazionale appartiene all’Ente Parco e non alla Regione.
Quale ente bisogna citare in giudizio se l’incidente avviene su una strada regionale protetta?
Se il tratto stradale attraversa un’area protetta o parco nazionale, il danneggiato deve promuovere la causa direttamente contro l’Ente Parco incaricato della gestione della fauna.
Cosa accade all’automobilista che cita in giudizio la Regione invece dell’Ente Parco?
La domanda di risarcimento viene rigettata per difetto di legittimazione passiva con la conseguente condanna del cittadino al rimborso delle spese legali sostenute dalla Regione.