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Danni da fauna selvatica: la Regione paga e non la Provincia

Un automobilista ha citato in giudizio la Regione e la Provincia dopo aver subito gravi danni all’autovettura a causa dell’impatto con un cinghiale lungo una strada provinciale. I giudici di merito hanno condannato la Regione al pagamento dei danni da fauna selvatica, escludendo la responsabilità della Provincia. La Regione ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la gestione concreta della fauna fosse delegata alla Provincia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade direttamente ed esclusivamente sulla Regione ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile. La Regione risponde in qualità di ente titolare delle funzioni di tutela dell’ambiente. L’ente regionale può rivalersi sulla Provincia solo dimostrando una specifica colpa o omissione di quest’ultima nell’esercizio di compiti delegati, circostanza non provata nel caso di specie.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 15960 Anno 2022
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Pubblicato il 4 settembre 2026 in Giurisprudenza Civile

Danni da fauna selvatica: la responsabilità dell’ente regionale

I danni da fauna selvatica rappresentano un tema giuridico di grande rilievo per la sicurezza della circolazione stradale. Un automobilista ha subito un grave incidente a causa dell’improvviso attraversamento di un cinghiale mentre percorreva una strada provinciale. L’impatto ha causato rilevanti danni materiali al veicolo del conducente. Il proprietario del mezzo ha quindi promosso un’azione legale chiedendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti sia della Regione sia della Provincia competenti per territorio.

La controversia ha fatto emergere il tema relativo alla corretta individuazione del soggetto pubblico tenuto a risarcire i sinistri stradali. Nei primi gradi di giudizio, i magistrati hanno individuato la responsabilità esclusiva dell’ente regionale. La Regione ha contestato questa decisione e ha presentato ricorso in Cassazione. L’amministrazione regionale ha sostenuto che la gestione concreta della fauna e della viabilità provinciale spettasse alla Provincia.

La vicenda e la gestione del territorio

L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale periferica. Un esemplare di cinghiale è apparso improvvisamente sulla carreggiata e l’automobilista non ha potuto evitare lo scontro. A seguito dei danni riportati dal veicolo, il danneggiato ha avviato la causa per ottenere la copertura delle spese di riparazione.

L’ente regionale ha eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva (difetto di titolarità del dovere di difendersi). Secondo la tesi della difesa regionale, le funzioni di vigilanza e prevenzione dei rischi erano state delegate alle amministrazioni provinciali. La Provincia si è difesa affermando l’assenza di compiti di custodia diretta e chiedendo l’estromissione dal processo. I giudici territoriali hanno accolto la domanda del cittadino, condannando soltanto la Regione a pagare la somma accertata.

Il quadro normativo della responsabilità da animali

Il tema centrale del contenzioso riguarda l’applicazione della norma corretta al caso concreto. In passato la giurisprudenza applicava la regola generale del risarcimento per fatto illecito. Questo orientamento imponeva al danneggiato di dimostrare una specifica colpa dell’ente pubblico.

Oggi l’orientamento prevalente attribuisce la responsabilità ai sensi della disciplina sugli animali in custodia. La fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla cura delle Regioni. L’ente regionale risponde dei danni a prescindere dalla dimostrazione di una propria colpa specifica. La responsabilità ha quindi natura oggettiva (obbligo di risarcire a prescindere dalla colpa) e deriva dalla titolarità dei poteri ambientali.

Le motivazioni: l’applicazione dell’articolo 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica

I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso della Regione e hanno confermato la sentenza di merito. La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa dell’articolo 2052 del Codice Civile. La Corte ha ribadito che la legittimazione passiva per i danni da fauna selvatica spetta in via esclusiva alla Regione.

L’amministrazione regionale dispone del potere normativo, programmatorio e di controllo sull’ecosistema e sulla fauna. La presenza di deleghe amministrative in favore delle Province non sposta la responsabilità primaria verso i terzi danneggiati. La Regione può eventualmente agire in rivalsa (richiesta di rimborso) contro la Provincia, ma deve dimostrare una precisa colpa o omissione dell’ente locale. Nel caso esaminato, la Regione non ha fornito alcuna prova riguardante segnalazioni mancanti o sovrappopolamento non gestito sulla specifica strada dell’incidente.

Le conclusioni: la ripartizione degli oneri economici e i danni da fauna selvatica

Il giudizio di legittimità ha stabilito in modo chiaro che il cittadino danneggiato deve citare in giudizio unicamente la Regione. Questo principio semplifica la tutela per chi subisce danni da fauna selvatica, evitando incertezze sulla scelta del soggetto da convenire in giudizio.

La Regione è stata condannata al pagamento delle spese di lite anche per il terzo grado di giudizio. L’amministrazione regionale risponde direttamente nei confronti degli automobilisti, salvo poi rivalersi internamente sugli enti locali se dimostra l’inadempimento di specifici compiti regionali. Il provvedimento conferma la linea di massima tutela per gli utenti della strada che subiscono danni imprevedibili causati dagli animali selvatici.

Quale ente pubblico risponde primariamente per un incidente causato da animali selvatici?
La Regione è l’ente primario responsabile per il risarcimento, poiché detiene le competenze generali di tutela e gestione della fauna selvatica.

La Regione può chiedere il rimborso dei danni pagati alla Provincia?
La Regione può agire in rivalsa contro la Provincia solo se dimostra che il danno è dipeso da una specifica omissione o colpa nei compiti concretamente delegati.

Quale norma regola il risarcimento per l’impatto con animali selvatici?
Il risarcimento viene regolato dall’articolo 2052 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità oggettiva per i danni cagionati da animali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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