La Corte di Cassazione interviene per rettificare una propria precedente ordinanza affetta da un palese errore materiale. Nello specifico, era stata indicata una sede giudiziaria errata per il rinvio della causa ed era stata omessa la statuizione sull'inammissibilità di un ricorso incidentale. La Corte, accogliendo l'istanza della parte ricorrente, chiarisce che la correzione di errore materiale può avvenire anche d'ufficio, senza necessità di un formale ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., ripristinando così la corretta dicitura nel provvedimento.
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