La Corte di Cassazione interviene per sanare un'omissione nel proprio provvedimento. Una parte, erroneamente considerata assente (intimata) anziché regolarmente costituita in giudizio, non aveva ottenuto la liquidazione delle spese legali a suo favore, nonostante la vittoria. Attraverso il ricorso per correzione errore materiale, la Corte ha rettificato la precedente ordinanza, riconoscendo l'errore e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese. La decisione chiarisce che tale svista è un errore materiale, emendabile "ictu oculi", e non un errore di fatto che richiederebbe un più complesso giudizio di revocazione.
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