Un avvocato difensore ha chiesto alla Corte di Cassazione di integrare una precedente ordinanza. Il legale aveva formulato regolare richiesta di distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi procuratore antistatario, ma la Corte aveva omesso tale indicazione nel dispositivo finale. La Cassazione ha accolto la richiesta, confermando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese si risolve tramite il procedimento di correzione dell'errore materiale. Questo rimedio, previsto dagli articoli 287 e 391-bis c.p.c., tutela la rapida formazione del titolo esecutivo per l'avvocato senza intaccare il merito della decisione. La Corte ha quindi integrato l'ordinanza inserendo l'assegnazione diretta dei compensi al difensore, senza liquidare ulteriori spese per questo procedimento vista la sua natura amministrativa.
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