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Convenzione Bilaterale

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un trattato internazionale stipulato tra due Stati per regolare questioni fiscali, principalmente per evitare la doppia imposizione sui redditi dei rispettivi residenti.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Pensione estera: integrazione al minimo solo pro rata
Una lavoratrice residente in Italia, titolare di pensione maturata tra Italia e Bosnia, ha chiesto all'ente previdenziale italiano l'erogazione integrale del supplemento pensionistico. L'ente ha invece liquidato l'importo solo in proporzione agli anni lavorati sul suolo nazionale. La Suprema Corte ha dato ragione all'ente previdenziale. In presenza di trattamenti internazionali erogati in regime di cumulo, l'integrazione al minimo non grava per intero sullo Stato di residenza. Ciascun ente assicuratore coinvolto deve corrispondere la quota di maggiorazione proporzionata ai contributi versati nel proprio territorio. La pensionata non può quindi pretendere dall'istituto italiano l'intero importo dell'integrazione, ma solo la quota spettante in base al periodo contributivo italiano.
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Credito d’imposta sui dividendi: sì al cumulo con l’esenzione
Una società madre francese, titolare di una partecipazione qualificata in una controllata italiana, riceveva dividendi esenti da ritenuta alla fonte in Italia grazie alla direttiva comunitaria madre-figlia. Successivamente, chiedeva il rimborso del credito d'imposta previsto dalla convenzione bilaterale Italia-Francia. L'Amministrazione Finanziaria negava il rimborso, ritenendo i due benefici incompatibili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società francese, stabilendo che l'esenzione europea non esclude il diritto al credito d'imposta sui dividendi previsto dal trattato bilaterale. La Corte ha chiarito che l'esenzione non elimina del tutto il rischio di doppia imposizione economica. Di conseguenza, ha cassato la decisione sfavorevole, rinviando la causa ai giudici di merito per verificare se i dividendi fossero stati inclusi nel reddito imponibile in Francia.
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Tassazione dei dividendi esteri: Cassazione tutela i fondi USA
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la tassazione dei dividendi esteri subita in Italia tra il 2007 e il 2010. Le società italiane partecipate avevano applicato una ritenuta alla fonte del 15%, come previsto dall'accordo bilaterale Italia-USA. Il fondo ha chiesto il rimborso, lamentando una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva più favorevole del 12,5%. Dopo i rifiuti dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo. La Suprema Corte ha stabilito che la differenza di trattamento viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, ha cassato la decisione precedente e ha rinviato il caso alla giustizia tributaria regionale, imponendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 12,5% anche al fondo estero.
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Doppia imposizione internazionale: Fisco battuto da ente esente
L'Ente Previdenziale Svizzero ha investito in azioni italiane ottenendo dei dividendi, tassati in Italia al ventisette per cento. L'ente ha chiesto il rimborso parziale per applicare l'aliquota del quindici per cento prevista dall'accordo contro la doppia imposizione internazionale tra Italia e Svizzera. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che l'ente non fosse tassato in Svizzera e non fosse il beneficiario effettivo dei fondi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che l'esenzione fiscale in Svizzera non fa perdere la qualifica di residente e che l'ente gestisce autonomamente i fondi per scopi previdenziali, confermando il suo diritto al rimborso.
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Doppia imposizione internazionale: fisco battuto da un pensionato
Un pensionato italiano trasferitosi in Portogallo ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF trattenute dall'INPS sulla sua pensione nel 2016. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che l'uomo non avesse dimostrato l'effettivo pagamento delle tasse in Portogallo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando il diritto al rimborso. I giudici hanno chiarito che, per evitare la doppia imposizione internazionale, è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile alle imposte nello Stato di nuova residenza, senza che sia necessario dimostrare l'effettivo prelievo fiscale subito all'estero.
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Rimborso doppia imposizione: basta la residenza fiscale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11873/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di rimborso per doppia imposizione. Un contribuente, pensionato e fiscalmente residente in Bangladesh, aveva richiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta in Italia sulla sua pensione, in applicazione della Convenzione Italia-Bangladesh. L'Agenzia delle Entrate si opponeva, sostenendo che il contribuente non aveva provato di aver effettivamente pagato le imposte in Bangladesh. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, affermando che ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, è sufficiente dimostrare la residenza fiscale e l'assoggettamento potenziale al sistema fiscale dello Stato estero, a prescindere dall'effettivo versamento di imposte in quel Paese. La finalità delle convenzioni è infatti quella di ripartire la potestà impositiva tra gli Stati, non di garantire un prelievo effettivo in entrambi.
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