Il caso del pensionato all’estero e la doppia imposizione internazionale
Un pensionato italiano decide di trasferire la propria vita e la propria residenza in Portogallo. L’ente previdenziale italiano continua però a trattenere l’imposta sul reddito sulla sua pensione. Il pensionato chiede quindi il rimborso di oltre dodicimila euro all’amministrazione finanziaria italiana. Egli invoca la convenzione bilaterale tra Italia e Portogallo per evitare la doppia imposizione internazionale. L’Agenzia delle Entrate rifiuta la richiesta di rimborso. Secondo il fisco italiano, il contribuente non ha dimostrato di aver pagato effettivamente le tasse in Portogallo, ma solo di essere teoricamente soggetto a quel sistema fiscale.
La nozione di residenza fiscale e il potenziale assoggettamento
Il pensionato presenta ricorso e i giudici di merito gli danno ragione. La questione giunge infine davanti alla Corte di Cassazione. Il nodo centrale della controversia riguarda il significato di residenza fiscale all’estero. Per ottenere i benefici fiscali, il cittadino deve dimostrare di vivere stabilmente nel nuovo Stato per almeno centottantatré giorni all’anno. Il pensionato ha fornito i certificati ufficiali rilasciati dalle autorità portoghesi. Questi documenti provano il suo trasferimento e la sua iscrizione fiscale in Portogallo. L’Agenzia delle Entrate ritiene invece che questi documenti non bastino. Il fisco esige la prova di un pagamento concreto delle imposte all’estero per concedere l’esenzione in Italia.
Come funziona la prevenzione della doppia imposizione internazionale
La Corte di Cassazione respinge la tesi restrittiva dell’amministrazione finanziaria. I giudici spiegano che lo scopo dei trattati internazionali è facilitare la circolazione delle persone e delle attività economiche. Le convenzioni bilaterali servono a eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali. Per applicare queste regole, non serve dimostrare un effettivo prelievo fiscale all’estero. Basta la semplice potenzialità di essere tassati nel nuovo Stato di residenza. Questa condizione si definisce in inglese “subject to tax” (soggetto a imposta) o “full liability to tax” (responsabilità fiscale illimitata). Il pensionato ha dimostrato questo legame con il Portogallo tramite i certificati ufficiali.
Le motivazioni della decisione sulla doppia imposizione internazionale
La Suprema Corte basa la sua decisione su un orientamento ormai consolidato. I giudici richiamano l’articolo diciotto della Convenzione tra Italia e Portogallo. Questa norma stabilisce che le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in quello Stato. La nozione di residente deve essere interpretata in modo ampio. Il contribuente deve essere assoggettabile alle imposte in modo illimitato nello Stato di residenza. Non rileva se lo Stato estero decida poi di tassare concretamente quel reddito o di applicare agevolazioni. Richiedere la prova dell’effettivo pagamento violerebbe lo spirito del trattato e creerebbe ostacoli burocratici ingiustificati.
Le conclusioni sul diritto al rimborso del pensionato
La Corte di Cassazione rigetta definitivamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il pensionato vince la causa e ottiene il diritto al rimborso delle ritenute indebitamente subite. Il fisco italiano deve inoltre pagare le spese del giudizio di legittimità (il terzo grado di giudizio davanti alla Cassazione). Questa sentenza conferma un principio fondamentale per tutti i cittadini che trasferiscono la residenza all’estero. Lo Stato italiano non può trattenere le imposte sulle pensioni se esiste un accordo bilaterale e se il cittadino dimostra il trasferimento effettivo della propria residenza fiscale, a prescindere dalle scelte di prelievo dello Stato ospitante.
Un pensionato all’estero deve dimostrare di aver pagato le tasse nel nuovo Paese per non pagarle in Italia?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente dimostrare il trasferimento della residenza fiscale e la potenziale assoggettabilità alle imposte estere.
Cosa si intende per potenziale assoggettabilità alle imposte?
Significa che il contribuente è teoricamente sottoposto al potere fiscale del nuovo Stato di residenza, indipendentemente dal fatto che questo Stato decida poi di applicare tasse o esenzioni.
Quali documenti servono per chiedere il rimborso delle ritenute IRPEF?
Occorre presentare il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato estero e l’attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla convenzione bilaterale.