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Pensione estera: integrazione al minimo solo pro rata

Una lavoratrice residente in Italia, titolare di pensione maturata tra Italia e Bosnia, ha chiesto all’ente previdenziale italiano l’erogazione integrale del supplemento pensionistico. L’ente ha invece liquidato l’importo solo in proporzione agli anni lavorati sul suolo nazionale. La Suprema Corte ha dato ragione all’ente previdenziale. In presenza di trattamenti internazionali erogati in regime di cumulo, l’integrazione al minimo non grava per intero sullo Stato di residenza. Ciascun ente assicuratore coinvolto deve corrispondere la quota di maggiorazione proporzionata ai contributi versati nel proprio territorio. La pensionata non può quindi pretendere dall’istituto italiano l’intero importo dell’integrazione, ma solo la quota spettante in base al periodo contributivo italiano.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33013 Anno 2022
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Pubblicato il 4 settembre 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Il cumulo previdenziale internazionale e la misura dei trattamenti

I lavoratori che hanno svolto la propria attività lavorativa in diversi Paesi beneficiano del cumulo dei contributi. La totalizzazione internazionale consente di sommare i periodi assicurativi per perfezionare il diritto alla pensione. In questi casi, ciascuno Stato coinvolto calcola la prestazione secondo la regola del pro rata (ovvero in proporzione al periodo lavorato sul proprio territorio). Una questione complessa riguarda l’erogazione dell’assegno economico aggiuntivo quando la somma complessiva non raggiunge la soglia di sussistenza. La disciplina dell’integrazione al minimo richiede infatti una precisa ripartizione degli oneri tra gli istituti previdenziali dei diversi Stati.

La domanda del pensionato e l’integrazione al minimo

Una lavoratrice con anzianità contributiva maturata tra l’Italia e l’ex Jugoslavia ha ottenuto la pensione di vecchiaia in regime convenzionale. Entrambi gli Stati erogavano la rispettiva quota pensionistica. La somma dei due importi restava inferiore al trattamento minimo previsto dalla legge italiana. La pensionata ha quindi domandato all’ente previdenziale italiano il pagamento dell’intero supplemento necessario a raggiungere la soglia di garanzia. A suo avviso, lo Stato di residenza deve versare l’integrazione piena all’assicurato, per poi rivalersi eventualmente sull’ente estero.

L’ente previdenziale italiano ha respinto tale pretesa. L’istituto ha concesso esclusivamente la frazione di maggiorazione proporzionata ai contributi versati in Italia. Questa divergenza ha innescato una vertenza giudiziaria giunta fino alla Corte di Cassazione.

Il quadro convenzionale e gli accordi internazionali

I rapporti previdenziali tra l’Italia e gli Stati successori dell’ex Jugoslavia poggiano sulla Convenzione bilaterale del 1957 e sul successivo Accordo amministrativo del 1958. Queste fonti normative internazionali stabiliscono criteri specifici per il calcolo delle pensioni in regime di totalizzazione. In passato la giurisprudenza riteneva che l’ente del Paese di residenza dovesse pagare l’integrazione per intero direttamente al pensionato. La ripartizione interna tra gli enti statali rimaneva una questione contabile successiva.

I giudici di legittimità hanno riesaminato la struttura delle norme internazionali. Gli accordi di esecuzione possiedono efficacia giuridica diretta nel nostro ordinamento e vincolano i rapporti tra gli enti e i singoli beneficiari delle prestazioni.

Le motivazioni sul calcolo dell’integrazione al minimo

I Supremi Giudici hanno stabilito che l’integrazione al minimo non costituisce un debito esclusivo dell’ente di residenza verso l’assicurato. L’Accordo amministrativo specifica che l’ente estero versa la propria parte di maggiorazione unitamente alla pensione da esso dovuta. Questa regola produce effetti diretti sul rapporto con il cittadino.

Entrambi gli istituti assicuratori restano debitori verso il pensionato, ciascuno per la propria quota proporzionale. L’istituto italiano non ha l’obbligo di anticipare l’intero importo del supplemento. La prevalenza dei trattati internazionali ratificati impedisce l’applicazione di norme interne difformi. La responsabilità dell’ente italiano si limita rigidamente ai periodi di lavoro svolti sul territorio nazionale.

Le conclusioni: la corretta ripartizione dei trattamenti pensionistici

La sentenza stabilisce un principio chiaro per i lavoratori titolari di pensione internazionale convenzionata. Il pensionato residente in Italia non può pretendere dall’istituto di previdenza nazionale il pagamento totale del trattamento minimo garantito. L’ente italiano calcola e liquida unicamente la quota di integrazione proporzionata ai contributi versati in Italia.

La restante frazione della maggiorazione grava sull’ente previdenziale dello Stato estero in cui la persona ha lavorato. L’istituto italiano agisce legittimamente quando nega l’integrazione al minimo in misura piena.

Chi paga l’integrazione al minimo per chi ha lavorato sia in Italia che all’estero?
L’onere economico viene suddiviso tra gli enti previdenziali degli Stati coinvolti in proporzione ai periodi contributivi maturati in ciascun territorio.

L’ente previdenziale italiano deve anticipare l’intera integrazione al pensionato residente?
No, l’istituto italiano è tenuto a versare unicamente la quota di integrazione calcolata sulla base dei contributi versati in Italia.

Come si ottiene la quota di integrazione a carico dello Stato estero?
L’ente estero liquida la propria frazione di maggiorazione direttamente al pensionato insieme alla quota di pensione di propria competenza.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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