Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la tassazione dei dividendi esteri subita in Italia tra il 2007 e il 2010. Le società italiane partecipate avevano applicato una ritenuta alla fonte del 15%, come previsto dall'accordo bilaterale Italia-USA. Il fondo ha chiesto il rimborso, lamentando una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva più favorevole del 12,5%. Dopo i rifiuti dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo. La Suprema Corte ha stabilito che la differenza di trattamento viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, ha cassato la decisione precedente e ha rinviato il caso alla giustizia tributaria regionale, imponendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 12,5% anche al fondo estero.
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