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Art. 31 Trattato di Vienna

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Fondi Esteri vs Italiani: La Cassazione e la Discriminazione Fiscale
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un fondo d'investimento statunitense che ha ricevuto dividendi da società italiane, sui quali è stata applicata una ritenuta del 15%. Il fondo ha contestato questa tassazione, ritenendola una discriminazione fiscale fondi esteri rispetto ai fondi italiani, che avrebbero pagato un'imposta sostitutiva del 12,5%. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e USA deve essere interpretata in conformità al principio di libera circolazione dei capitali dell'UE. Ha stabilito che anche i dividendi pagati ai fondi statunitensi devono beneficiare dell'aliquota del 12,5%, annullando la sentenza precedente e rinviando il caso per una nuova decisione.
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Tassazione Dividendi Fondi Esteri: Cassazione Riconosce Discriminazione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un Fondo di Investimento Estero (tedesco) che chiedeva il rimborso della ritenuta alla fonte del 15% applicata sui dividendi ricevuti da società italiane. Il Fondo sosteneva una discriminazione rispetto ai fondi italiani, che beneficiavano di un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione o di esenzione totale. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la tassazione dei dividendi fondi esteri, se le quote sono detenute da non residenti in Italia, viola il principio di libera circolazione dei capitali. Per tali dividendi si deve applicare l'esenzione totale dall'imposta sostitutiva, come previsto per i fondi italiani omologhi.
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Fondo tedesco vs Fisco italiano: vinta la battaglia contro la discriminazione fiscale fondi investimento
Un Fondo di Investimento tedesco, tramite il suo Gestore e l'Investitore unico, ha chiesto il rimborso della ritenuta sui dividendi italiani. Hanno sostenuto una **discriminazione fiscale fondi investimento** rispetto ai fondi italiani, che avrebbero beneficiato di esenzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la normativa italiana, anche se mitigata da una convenzione bilaterale con la Germania, creava una **discriminazione fiscale fondi investimento** non residenti rispetto a quelli residenti, violando il principio di libera circolazione dei capitali dell'UE. La Corte ha quindi accolto la domanda di rimborso totale.
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Fondi USA contro fisco: vince la libera circolazione dei capitali
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la ritenuta del 15% applicata sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il Fondo ha chiesto il rimborso del maggior tributo pagato rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva più favorevole del 12,5%. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e il rigetto dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fondo. La Corte ha stabilito che la disparità di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). I trattati internazionali non creano una presunzione di legittimità fiscale se contrastano con il diritto dell'Unione Europea. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per ricalcolare il rimborso spettante al Fondo estero.
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Tassazione dei dividendi esteri: Cassazione tutela i fondi USA
Un fondo d'investimento statunitense ha contestato la tassazione dei dividendi esteri subita in Italia tra il 2007 e il 2010. Le società italiane partecipate avevano applicato una ritenuta alla fonte del 15%, come previsto dall'accordo bilaterale Italia-USA. Il fondo ha chiesto il rimborso, lamentando una discriminazione rispetto ai fondi italiani, soggetti a un'imposta sostitutiva più favorevole del 12,5%. Dopo i rifiuti dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fondo. La Suprema Corte ha stabilito che la differenza di trattamento viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, ha cassato la decisione precedente e ha rinviato il caso alla giustizia tributaria regionale, imponendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 12,5% anche al fondo estero.
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