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Art. 31, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

7 provvedimenti

Beneficiario effettivo dividendi: Cassazione annulla per motivazione apparente
Una grande banca internazionale ha chiesto il rimborso di crediti d'imposta sui dividendi percepiti da società italiane, invocando la Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. L'Agenzia delle Entrate ha negato gran parte del rimborso, sospettando che la banca non fosse il 'beneficiario effettivo dividendi' ma un intermediario per eludere le imposte (treaty shopping). Dopo che i giudici tributari di merito avevano dato ragione alla banca, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse 'apparente', non spiegando adeguatamente perché le difese della banca dovessero prevalere. Ha ribadito l'importanza del concetto di beneficiario effettivo e l'onere della prova a carico del contribuente. La causa tornerà ai giudici di secondo grado per un nuovo esame.
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Doppia imposizione internazionale: Fisco battuto da ente esente
L'Ente Previdenziale Svizzero ha investito in azioni italiane ottenendo dei dividendi, tassati in Italia al ventisette per cento. L'ente ha chiesto il rimborso parziale per applicare l'aliquota del quindici per cento prevista dall'accordo contro la doppia imposizione internazionale tra Italia e Svizzera. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che l'ente non fosse tassato in Svizzera e non fosse il beneficiario effettivo dei fondi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che l'esenzione fiscale in Svizzera non fa perdere la qualifica di residente e che l'ente gestisce autonomamente i fondi per scopi previdenziali, confermando il suo diritto al rimborso.
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Tutela investimenti all’estero: lo Stato non paga l’arbitrato
Due società italiane, dopo aver investito in Croazia e aver subito un contenzioso fiscale, hanno chiesto allo Stato italiano di coprire le spese legali per un arbitrato internazionale contro la Croazia. La loro richiesta si basava sull'accordo bilaterale italo-croato. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio chiave sulla tutela investimenti all'estero: l'accordo obbliga lo Stato che ospita l'investimento (la Croazia) a fornire mezzi di tutela efficaci, ma non obbliga lo Stato di origine dell'investitore (l'Italia) a finanziare le sue azioni legali. Di conseguenza, le società hanno perso la causa e lo Stato italiano non deve pagare alcun risarcimento.
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Bagaglio smarrito: risarcimento fino a 1000 DSP
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28200/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una compagnia aerea contro la condanna al risarcimento per bagaglio smarrito. La Corte ha ribadito che, ai sensi della Convenzione di Montreal, il passeggero ha diritto a un risarcimento fino al limite di 1.000 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) senza dover fornire la prova specifica del contenuto. Tale limite copre sia i danni materiali che quelli morali.
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Squadra investigativa comune: la prova è utilizzabile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato in custodia cautelare per reati fiscali e autoriciclaggio. L'indagato sosteneva l'inutilizzabilità delle prove raccolte da una squadra investigativa comune italo-svizzera perché non era stata attivata una rogatoria internazionale. La Corte ha stabilito che gli accordi bilaterali specifici consentono l'uso di tali prove nella fase delle indagini senza le formalità della rogatoria, rafforzando così l'efficacia della cooperazione giudiziaria internazionale.
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Tassazione redditi esteri: il Fisco vince in Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22445/2024, ha stabilito che un lavoratore fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare e pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi percepiti per un'attività lavorativa svolta in Kazakhstan. Il caso riguardava un contribuente che, pur lavorando all'estero per più di 183 giorni, manteneva in Italia la propria abitazione principale e il centro dei suoi interessi. La Suprema Corte ha chiarito che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kazakhstan non esclude la tassazione redditi esteri concorrente, ma permette al contribuente di usufruire di un credito d'imposta per le tasse già pagate all'estero, evitando così una doppia imposizione.
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Tassazione redditi estero: la residenza fiscale vince
Un contribuente, pur lavorando in Kazakhstan per più di 183 giorni e pagando lì le imposte, è stato ritenuto fiscalmente residente in Italia e soggetto a tassazione anche nel nostro Paese. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5595/2024, ha chiarito che ai fini della tassazione dei redditi estero, la permanenza fisica non è l'unico criterio. Se il centro degli interessi vitali (famiglia, patrimonio) rimane in Italia, si configura la residenza fiscale italiana e una tassazione concorrente, mitigata dal meccanismo del credito d'imposta per le tasse già versate all'estero.
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