Una società, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole in materia di imposte (IRES, IRAP, IVA), ha aderito alla definizione agevolata della controversia. La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
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