Una società informatica ha impugnato un'ingiunzione di pagamento per tasse locali, sostenendo che gli avvisi di accertamento originari fossero invalidi perché notificati tramite un operatore postale privato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la notifica con poste private, sebbene irregolare, non è giuridicamente inesistente ma solo nulla. Tale nullità è sanabile se l'atto raggiunge il suo scopo, come dimostrato dall'opposizione del contribuente, che conferma l'avvenuta ricezione.
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