Una società operante nel settore logistico ha impugnato il classamento catastale di un immobile situato in un'area interportuale. L'azienda richiedeva l'attribuzione della categoria E/1, sostenendo la mancanza di autonomia funzionale del bene. L'Amministrazione Finanziaria ha invece confermato la categoria D/8, ritenendo l'immobile potenzialmente produttivo di reddito autonomo. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, la società ha presentato ricorso in Cassazione, decidendo successivamente di depositarne la rinunzia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che in caso di rinuncia non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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