Una società navale, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole in materia di Tassa sui Rifiuti (T.I.A.) relativa ad aree portuali, ha raggiunto un accordo transattivo con il Comune. Di conseguenza, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo, chiarendo un principio fondamentale: in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale misura ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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