Gli Acquirenti di un appartamento scoprono gravi difetti strutturali al solaio del sottotetto, non conformi alla concessione edilizia. Decidono quindi di fare causa all'Erede della Venditrice per ottenere la riparazione o il risarcimento. L'Erede eccepisce la prescrizione annuale per i vizi della cosa venduta. Gli Acquirenti sostengono invece trattarsi di una vendita di aliud pro alio, soggetta alla prescrizione decennale, ed estendono la richiesta risarcitoria ai promissari acquirenti che avevano eseguito i lavori. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso degli Acquirenti: i difetti strutturali, pur gravi, non configurano una vendita di aliud pro alio poiché l'immobile mantiene la sua funzione abitativa. L'azione contrattuale è quindi prescritta. Viene inoltre respinta la richiesta ex art. 1669 c.c. contro i terzi esecutori dei lavori, in quanto non qualificabili come costruttori professionali sotto il controllo della venditrice.
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