Un imputato, condannato per rapina aggravata, ha ottenuto una riduzione della pena in appello tramite un concordato. Ha poi presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in cassazione. Ha ribadito che, in caso di concordato in appello, si possono contestare solo vizi che riguardano la formazione della volontà o l'illegalità della sanzione. Le doglianze sulla determinazione della pena, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non sono ammissibili se la pena rientra nei limiti di legge e deriva dall'accordo.
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