L'Imputato, condannato in primo grado per tentata estorsione, concorda in appello la riduzione della pena con contestuale esclusione della recidiva. Successivamente, L'Imputato ricorre in Cassazione affermando che, eliminata la recidiva, il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello. La Seconda Sezione Penale rileva un netto contrasto di giurisprudenza. Un primo orientamento ammette il ricorso, poiché il patto sulla pena non costituisce rinuncia espressa alla prescrizione. Un diverso orientamento ritiene invece inammissibile l'impugnazione, limitando i ricorsi contro la pena concordata ai soli casi di palese illegalità della sanzione. Per risolvere il dubbio sul rapporto tra concordato in appello e prescrizione, la Corte rimette la decisione alle Sezioni Unite.
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