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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: inammissibile il ricorso dopo l’accordo
L'Imputato ha definito il proprio giudizio penale di secondo grado tramite concordato in appello, concordando la pena finale e rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, contestando un presunto difetto di motivazione relativo all'aumento di pena per la continuazione con precedenti condanne irrevocabili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha rilevato che l'accordo sulla sanzione preclude successive contestazioni sulla misura della pena concordata, purché quest'ultima non sia illegale. Di conseguenza, il condannato non possiede alcun interesse giuridico a impugnare un provvedimento che ha integralmente accolto la sua stessa richiesta, con condanna al pagamento delle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la rinuncia preclude il ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato per reati legati alla droga, ha raggiunto un "concordato in appello" con il pubblico ministero, accettando una pena ridotta e rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'accordo di "concordato in appello" implica una rinuncia definitiva a contestare la sentenza sui punti oggetto dell'intesa. L'imputato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto sulla pena e divieto di ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per reati in materia di stupefacenti con recidiva, concordava la rideterminazione della pena in secondo grado. La Corte territoriale accoglieva la richiesta condivisa riducendo la sanzione. L'Imputato proponeva comunque ricorso per cassazione lamentando la mancata assoluzione, la mancata concessione della lieve entità e il mantenimento della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La disciplina del concordato in appello comporta la rinuncia vincolante a qualsiasi motivo diverso dal computo concordato della sanzione. L'accordo rende inammissibile ogni successiva contestazione sulla responsabilità o sulle circostanze del fatto. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna alle spese e a una sanzione di quattromila euro.
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Pena Concordata: Ricorso Inammissibile senza Vizi Logici o Giuridici
Un imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti (Art. 73 d.P.R. 309/1990), ha cercato di contestare la pena concordata in appello. L'imputato aveva accettato un accordo (concordato in appello) per definire la pena, che includeva la riduzione per circostanze attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso. Il ricorso contestava solo la quantità della pena, senza evidenziare difetti logici o giuridici nella decisione. La sentenza ha ribadito che non si può contestare la pena se questa deriva da un accordo precedentemente accettato e senza vizi. L'impugnazione pena concordata è stata quindi respinta.
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Querela invalida: l’improcedibilità del reato si estende a tutti
Un Lavoratore era stato condannato per violazione di domicilio, reato riqualificato da un precedente tentato furto. Egli ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l'improcedibilità del reato a causa di una querela non valida. Ha anche lamentato che la decisione favorevole ottenuta dai suoi coimputati, relativa all'invalidità della querela, non fosse stata estesa anche a lui. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che l'invalidità della querela, già riconosciuta per i coimputati, doveva estendersi al Lavoratore, rendendo il reato improcedibile. Questo vale anche se il Lavoratore aveva precedentemente accettato un concordato sulla pena.
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Inammissibilità ricorso penale: il patto premiale non si discute
Un Ricorrente ha presentato un ricorso contro una sentenza di appello che aveva definito la sua pena tramite un concordato in appello. Il Ricorrente contestava la determinazione della pena, in particolare l'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha stabilito che chi accetta un concordato in appello rinuncia implicitamente a contestare l'entità della pena pattuita. Pertanto, il Ricorrente non poteva più dolersi della congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha condannato il Ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Mancata nomina interprete: quando il diritto di difesa si scontra con i termini
Un imputato, condannato per reati di droga con rito abbreviato, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato il mancato accoglimento di un concordato in appello e la mancata nomina interprete, nonostante la sua ignoranza della lingua italiana. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il mancato accoglimento del concordato fosse sindacabile, ma nel caso specifico le motivazioni erano implicite nella sentenza. Riguardo alla mancata nomina interprete, la Corte ha stabilito che tale nullità doveva essere eccepita (sollevata) nei gradi precedenti, non potendo essere rilevata per la prima volta in Cassazione.
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Concordato in appello: vietato il ricorso dopo l’accordo
L'Imputato definisce il processo di secondo grado tramite concordato in appello, ottenendo una pena ridotta di tre anni e quattro mesi di reclusione oltre a mille euro di multa, rinunciando contestualmente ad altri motivi di impugnazione. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica del reato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, dopo un concordato in appello, l'impugnazione in sede di legittimità è ammessa soltanto per vizi relativi alla formazione della volontà, alla mancanza di consenso del Pubblico Ministero o a difformità della pronuncia del giudice. Non si possono invece contestare i motivi a cui si è espressamente rinunciato. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in Appello: L’Inammissibilità Ricorso Penale è Definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da due imputati, condannati per traffico di stupefacenti (Art. 73 d.P.R. 309/90 e Art. 110 c.p.). Gli imputati contestavano la mancata riqualificazione del fatto come reato di lieve entità. La Suprema Corte ha respinto il ricorso perché la sentenza d'appello era stata definita tramite 'concordato in appello' (Art. 599 bis c.p.p.). Questo accordo prevede la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione diversi dalla pena. Pertanto, il ricorso successivo è stato ritenuto inammissibile e gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Inammissibilità ricorso penale: l’accordo che blocca l’appello
Un Lavoratore, condannato per reati legati agli stupefacenti (Art. 73 d.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso contro un'ordinanza della Corte d'Appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Questo è avvenuto perché il Lavoratore aveva precedentemente raggiunto un "concordato in appello" (un accordo sulla pena). Tale accordo preclude la possibilità di impugnare la sentenza per questioni a cui si è rinunciato. La Cassazione ha quindi confermato che il ricorso era improponibile, condannando il Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo penale blocca il nuovo ricorso
L'Imputato, condannato per i reati di rapina e detenzione di armi, ha stipulato con la procura un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per contestare la responsabilità penale e la misura della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia contestuale a qualsiasi altra doglianza sulla colpevolezza o sulla quantificazione della pena. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Pena concordata ma impugnata: no al ricorso dopo l’accordo
L'Imputato, accusato di violazione della legge sugli stupefacenti, ha stipulato un concordato in appello con il Pubblico Ministero per ottenere una rideterminazione concordata della pena. Durante l'accordo, la difesa ha rinunciato espressamente a contestare la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità del reato. Successivamente, L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando proprio la carenza di motivazione su quel punto rinunciato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo l'accordo sui motivi di appello, è vietato contestare aspetti già abbandonati, a meno che la pena applicata non sia completamente illegale. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rapina aggravata: Ricorso inammissibile in Cassazione, le ragioni
Un Lavoratore è stato condannato per rapina aggravata a due anni di reclusione e una multa, a seguito di un concordato in appello. Ha poi presentato un ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse insufficiente, limitandosi a ratificare l'accordo senza adeguata giustificazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che non si può ricorrere per motivi già rinunciati o per contestare la determinazione della pena se rientra nei limiti legali. Il Lavoratore è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: il ricorso dopo il patto è inammissibile
L'Imputato ha stipulato un concordato in appello con la Procura generale, accordandosi sulla riduzione della pena e rinunciando espressamente alle contestazioni sulla propria responsabilità penale. Nonostante l'accordo raggiunto, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'assenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado in merito all'eventuale proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: chi sceglie il patteggiamento in appello non può successivamente contestare la mancanza di motivazione sul merito. L'Imputato perde definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sui patti concordati
L'Imputato, condannato in primo grado, ha concordato una riduzione della pena con la Procura Generale dinanzi alla Corte di Appello. Il giudice di secondo grado ha accolto l'accordo e ridotto la pena detentiva e pecuniaria. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e l'applicazione delle misure di sicurezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le questioni sollevate erano state già definite e chiuse tramite il concordato in appello. L'accordo impedisce qualsiasi successiva contestazione sui punti negoziati. I giudici hanno condannato l'Imputato al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: rinuncia implicita e ricorso inammissibile
Un Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello che aveva rideterminato la sua pena per un reato legato agli stupefacenti, a seguito di un concordato in appello. L'Imputato lamentava la mancata giustificazione sulla non applicazione di cause di proscioglimento e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, con il concordato in appello, l'imputato rinuncia a contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento e la misura della pena, a meno che questa non sia illegale. Le doglianze relative a motivi rinunciati o alla determinazione della pena, se non illegale, non possono essere oggetto di ricorso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Un Lavoratore, condannato per tentata rapina pluriaggravata e lesioni, aveva concordato in appello una riduzione della pena. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ribadito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per vizi che riguardano la formazione della volontà di accedere all'accordo o l'illegalità della pena. Non è possibile contestare aspetti della pena già accettati, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se la pena rientra nei limiti legali. L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta la condanna alle spese.
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Ricorso Penale Inammissibile: L’accordo prevale sull’impugnazione
Tre imputati hanno presentato ricorso contro una sentenza di appello che aveva definito la loro pena tramite un "concordato in appello". La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. I motivi addotti, come vizi di motivazione o questioni relative alle attenuanti e alla recidiva, non sono ammissibili quando la sentenza deriva da un accordo tra le parti. Di conseguenza, i ricorrenti devono pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: precluso il ricorso sul reato
L'Imputato ha definito il proprio giudizio di secondo grado attraverso un concordato in appello, concordando la pena e rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente ha promosso ricorso per cassazione, contestando la corretta qualificazione giuridica del fatto commesso. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'accordo ex articolo 599-bis del codice di procedura penale vincola definitivamente le parti e impedisce di sollevare successive questioni in sede di legittimità. L'unica eccezione ammessa riguarda l'eventuale inflizione di una pena illegale. Il ricorrente ha subito la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena ed esclusione del ricorso
Diversi imputati hanno concluso il processo di secondo grado tramite concordato in appello, accordandosi con l'accusa sulla quantificazione della sanzione e rinunciando alle altre contestazioni. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata valutazione dei motivi sulla responsabilità penale e vizi di motivazione sull'accordo raggiunto. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La scelta negoziale sulla pena preclude infatti qualsiasi successiva contestazione sulla colpevolezza. I ricorrenti hanno subito la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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