Quattro imputati, condannati in primo grado per truffa, furto e violenza privata, concordano una riduzione di pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione del proscioglimento e vizi sulla confisca dei veicoli. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che, una volta stipulato il concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, le contestazioni sui reati rinunciati o sulla mancata assoluzione d'ufficio non possono essere esaminate. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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