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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, condannato per furto in abitazione, propone ricorso in Cassazione contestando la propria responsabilità penale. Tuttavia, nel precedente grado di giudizio, la difesa aveva concordato la pena con il Procuratore generale ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, rinunciando ai motivi di appello sulla colpevolezza. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti non oggetto di rinuncia. Di conseguenza, l'imputato perde il diritto di contestare la propria responsabilità in sede di legittimità ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Il Condannato, accusato di detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, ha richiesto e ottenuto in secondo grado l'applicazione di una pena concordata tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice di secondo grado non avesse valutato la sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sul merito del reato o sulla mancata pronuncia di assoluzione immediata. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza d'appello che aveva rideterminato la sua pena. La decisione d'appello era frutto di un concordato in appello, ossia un accordo sulla pena tra accusa e difesa. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso contro questo tipo di sentenze è limitato a vizi specifici della volontà o all'illegalità della pena. Non è possibile contestare aspetti di merito o motivi a cui si è rinunciato con l'accordo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso bloccato
Il difensore del Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena a seguito di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le contestazioni sui motivi rinunciati, sulla mancata assoluzione d'ufficio o sulla misura della pena, salvo che quest'ultima sia illegale. Il Ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado ottenendo una riduzione a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, i motivi di impugnazione sono strettamente limitati dalla legge. Non è possibile contestare la motivazione della sentenza o chiedere una rivalutazione del merito, ma si possono sollevare solo questioni legate alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La ricorrente aveva infatti stipulato un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, rinunciando a tutti i motivi di impugnazione. Nonostante l'accordo, la difesa ha tentato di contestare la colpevolezza e la misura della pena davanti alla Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno ribadito che la rinuncia ai motivi di appello preclude la possibilità di sollevare successivamente questioni sulla responsabilità penale o sull'entità della sanzione, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che ha applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorso si basa sulla presunta mancanza di motivazione riguardo al calcolo della sanzione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è limitata a pochissimi casi eccezionali, come i vizi nella formazione della volontà o l'illegalità della pena. Non è possibile contestare la misura della pena concordata se questa rispetta i limiti di legge. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e impedisce successive contestazioni generiche. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena concordata vieta futuri ricorsi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello sulla responsabilità penale e sulla recidiva. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando proprio la mancata esclusione della recidiva qualificata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello e la rinuncia ai motivi determinano una preclusione processuale insuperabile. Questa preclusione impedisce di ridiscutere in sede di legittimità i punti coperti dall'accordo. Di conseguenza, l'accordo sulla pena vincola le parti, precludendo qualsiasi successivo ricorso per Cassazione sulle questioni rinunciate. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, accusato inizialmente di riciclaggio, ha concordato in secondo grado la riqualificazione del fatto in ricettazione e la relativa sanzione tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto, ritenendolo un semplice incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di appello determinano una preclusione processuale insuperabile. Questa preclusione impedisce di ridiscutere in sede di legittimità la responsabilità penale e la qualificazione del reato concordato. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato per rapina in secondo grado, propone ricorso per cassazione contestando il calcolo della pena base. La Corte d'Appello aveva applicato la sanzione concordata tra le parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un vero e proprio accordo processuale non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o i criteri di calcolo della stessa, a meno che la sanzione concordata non sia del tutto illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: vietato ricorrere dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, concorda in secondo grado una riduzione di pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata spiegazione del calcolo della pena e il mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta siglato il concordato in appello, l'imputato non può contestare il calcolo della pena o i motivi a cui ha rinunciato, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni. In secondo grado, le parti avevano definito la pena tramite concordato in appello. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Sono inammissibili le censure sul proscioglimento o sulla misura della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
Il Ricorrente, condannato per ricettazione, ha concordato la pena di due anni di reclusione e ottocento euro di multa in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando difetti di motivazione sulla quantificazione della pena e sulle circostanze del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti che non può essere modificato unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione dei fatti concordati, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ripensamenti
Due imputati, condannati per tentato riciclaggio in concorso, concordano con la Procura Generale una riduzione della pena in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione sui punti concordati, compresi i vizi di motivazione o la quantificazione della pena. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: concorda la pena ma fa ricorso, condannato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per rapina impropria aggravata. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha proposto ricorso lamentando la mancata contestazione di un'aggravante. I giudici hanno chiarito che, una volta siglato l'accordo sulla pena, i motivi di impugnazione in Cassazione sono estremamente limitati e non possono riguardare questioni di merito già rinunciate o la valutazione delle aggravanti regolarmente contestate nell'atto di accusa.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai-da-te costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente da un cittadino condannato per furto ed estorsione. L'imputato aveva concordato la pena in appello, ma ha successivamente proposto un ricorso personale in Cassazione senza l'assistenza di un difensore abilitato. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme legislative del 2017, l'imputato non ha più la facoltà di firmare e presentare autonomamente il ricorso davanti alla Suprema Corte. Di conseguenza, oltre al rigetto del ricorso, l'uomo è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende per la manifesta infondatezza e irregolarità della sua iniziativa autonoma.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude il ricorso
Quattro imputati, condannati in primo grado per truffa, furto e violenza privata, concordano una riduzione di pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione del proscioglimento e vizi sulla confisca dei veicoli. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che, una volta stipulato il concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, le contestazioni sui reati rinunciati o sulla mancata assoluzione d'ufficio non possono essere esaminate. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino straniero contro la sentenza della Corte d'appello. Il soggetto aveva precedentemente stipulato un concordato in appello, accordandosi sulla pena e rinunciando implicitamente a contestare la propria responsabilità penale. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena produce un effetto preclusivo che impedisce di ridiscutere la colpevolezza in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con rinvio immediato e condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso in Cassazione
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello. Tuttavia, il procedimento di secondo grado si era concluso con un concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo sulla pena comporta infatti la rinuncia a far valere altre questioni, limitando la cognizione del giudice d'appello e precludendo qualsiasi successivo giudizio di legittimità. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito un concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, denominato concordato in appello, comporta la rinuncia preventiva a far valere altre questioni, determinando un effetto preclusivo che impedisce anche il successivo giudizio di legittimità. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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