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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: no al proscioglimento dopo lo sconto di pena
L'Imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accesso al concordato in appello limita i poteri decisionali del giudice di secondo grado ai soli punti concordati dalle parti, precludendo la possibilità di far valere successivamente in Cassazione vizi di merito o richieste di proscioglimento, salvo il caso di nullità assolute. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per tentato furto in abitazione. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ottenendo una riduzione della sanzione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un difetto di motivazione della sentenza. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale comporta la rinuncia preventiva a far valere altre questioni. Tale rinuncia produce un effetto preclusivo che blocca la possibilità di presentare successivi ricorsi, rendendo nullo ogni tentativo di contestare la decisione in sede di legittimità. Di conseguenza, l'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
L'Imputato, accusato di tentato furto aggravato, concorda in secondo grado una pena di dieci mesi di reclusione e quattrocento euro di multa tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento, l'errata qualificazione del reato e l'eccessività della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare successivamente questioni di merito o contestare la misura della sanzione liberamente pattuita, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo non può essere modificato unilateralmente e il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non inclusa nell'accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione successiva in sede di legittimità, comprese le questioni rilevabili d'ufficio. Le uniche eccezioni riguardano l'applicazione di una pena illegale, i vizi nella formazione della volontà delle parti, la mancanza di consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
L'Imputato, accusato di tentata rapina impropria, aveva raggiunto in secondo grado un accordo con l'accusa per ridurre la pena a un anno e due mesi di reclusione, rinunciando ai motivi di appello. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione contestando il calcolo delle attenuanti e la gravità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta firmato il concordato in appello, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione delle attenuanti concordate, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o vi sia un vizio nella formazione della volontà. L'Imputato è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se patteggi non puoi più ricorrere
L'Imputata, condannata in primo grado per estorsione, proponeva concordato in appello concordando una riduzione di pena a quattro anni di reclusione. Successivamente, il suo difensore ricorreva in Cassazione contestando la sussistenza del reato e la mancanza di motivazione sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in Cassazione questioni sul merito del reato o sulla misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale. L'Imputata perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: riduce la pena ma blocca i ricorsi
L'Imputata, condannata in primo grado per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena tramite il concordato in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione del reato, l'eccessività della pena e la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare successivamente censure di merito o vizi di motivazione, a meno che la sanzione concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e limita drasticamente i motivi di impugnazione successivi.
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Concordato in appello: pena ridotta ma niente sospensione
L'Imputata propone ricorso contro la sentenza d'appello che, accogliendo un concordato in appello sulla pena, aveva ridotto la condanna senza concedere la sospensione condizionale della pena. La difesa sostiene che il giudice avrebbe dovuto verificare la reale volontà dell'imputata, giovane e incensurata, convocandola di persona, poiché l'accordo escludeva irragionevolmente tale beneficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena escludeva esplicitamente la sospensione condizionale, precludendo al giudice ogni valutazione d'ufficio. Inoltre, la volontà espressa tramite il difensore di fiducia si presume valida e informata, in assenza di prove contrarie specifiche. L'Imputata viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con il Procuratore Generale tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma del 2017, non è possibile contestare in Cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento dopo aver liberamente optato per il concordato in appello. Il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per truffa e associazione a delinquere, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il bilanciamento tra attenuanti e recidiva. La Corte d'Appello aveva precedentemente rideterminato la pena applicando il concordato in appello concordato tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla quantificazione della sanzione o sul bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione di una circostanza aggravante e la mancanza di avviso dell'udienza al proprio difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo un concordato in appello, non è possibile contestare elementi come le aggravanti, ma solo vizi legati alla formazione della volontà o al consenso delle parti. Inoltre, la legge prevede che la dichiarazione di inammissibilità in questi casi avvenga senza formalità di procedura, escludendo l'obbligo di inviare il previo avviso di udienza. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che azzera i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del reato di resistenza. In precedenza, in secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adesione al concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione nei successivi gradi di giudizio, compresa la qualificazione giuridica dei fatti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la procura speciale supera i ripensamenti
L'Imputato, condannato per estorsione, propone ricorso in Cassazione contestando la validità del concordato in appello concordato dal suo difensore tramite procura speciale. L'Imputato sostiene di non aver avuto piena consapevolezza delle conseguenze processuali di tale scelta. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la procura speciale è pienamente idonea a esprimere la volontà del ricorrente. Il giudice non deve verificare se l'assistito sia stato informato dal legale, poiché l'obbligo informativo rientra esclusivamente nei doveri professionali del difensore verso il proprio cliente. Di conseguenza, l'accordo resta valido e l'Imputato viene condannato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso personale
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado con il Procuratore Generale tramite il concordato in appello, ha proposto personalmente ricorso per cassazione lamentando una motivazione illogica della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso è nullo se presentato personalmente senza un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori. Inoltre, dopo un concordato in appello, la legge limita fortemente i motivi di ricorso, ammettendoli solo per vizi sulla formazione della volontà o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la proporzionalità della pena stabilita in secondo grado. Tuttavia, la sentenza d'appello era stata pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, con formale rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla qualificazione del fatto o sulla congruità della sanzione, limitando il controllo del giudice alla sola legalità della pena concordata. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: la firma blocca ogni ricorso sulla confisca
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata revoca della confisca di una somma di denaro da parte della Corte d'appello. Tuttavia, emergeva che l'imputato aveva precedentemente stipulato un concordato in appello, rinunciando a tutti i motivi di impugnazione tranne quello sulla misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude qualsiasi successiva contestazione, comprese le questioni rilevabili d'ufficio e la confisca precedentemente accettata o non riservata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con il Procuratore Generale tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di una motivazione adeguata da parte della Corte di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma della Legge 103/2017, il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso in Cassazione. L'impugnazione è ammessa solo per vizi della volontà, mancanza di consenso del Pubblico Ministero o difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, applicando il concordato in appello, aveva rideterminato la sua pena per associazione a delinquere e corruzione. Il Ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sulla congruità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quando le parti concordano la pena in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione, non è possibile contestare successivamente la misura della sanzione pattuita, purché il giudice abbia verificato la correttezza dell'accordo. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: addio al ricorso per vizi di motivazione
L'Imputato, condannato per il reato di evasione, ha concordato in secondo grado una pena di otto mesi di reclusione tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo tra le parti sulla pena con la rinuncia ai motivi di gravame, non è possibile contestare la decisione per vizi di motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
Il Ricorrente propone ricorso per cassazione dopo aver definito la propria posizione con un concordato in appello. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il principio cardine stabilisce che il concordato in appello, con la conseguente rinuncia ai motivi di merito, preclude la possibilità di presentare successivamente ricorso per cassazione sulle questioni rinunciate. Questo accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato senza formalità e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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