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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per rapina aggravata in concorso, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla propria responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta accettato il concordato in appello, l'imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza. Il ricorso di legittimità è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o per difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, accusato di tentata rapina impropria, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la qualificazione del fatto o la misura della pena, poiché l'accordo vincola interamente le parti e implica l'accettazione della qualificazione giuridica. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blindato non si può impugnare
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e la motivazione dei giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena esclude la possibilità di contestarla successivamente in sede di legittimità, a meno che la sanzione concordata non sia illegale. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e impedisce anche di far valere la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo è vincolante e non si impugna
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in appello con il Procuratore Generale, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto, la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un negozio processuale vincolante e unitario. Con la stipulazione dell'accordo, la parte rinuncia contestualmente a far valere ogni altra questione di merito o di calcolo della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, non è possibile impugnare unilateralmente i punti coperti dall'accordo una volta che questo sia stato ratificato dal giudice di secondo grado. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati. Per il primo, che aveva stipulato un concordato in appello, la Corte ha ribadito che non è possibile contestare il merito della decisione o la mancata assoluzione d'ufficio, salvo vizi sulla formazione della volontà o illegalità della pena. Per gli altri due, i giudici hanno confermato la responsabilità penale basandosi sul principio della doppia conforme di merito, che consente di integrare le motivazioni della sentenza di primo e secondo grado. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena annullata se manca l’accordo scritto
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la pena applicata dalla Corte di Appello di Brescia. La difesa lamentava l'illegittimità del calcolo della sanzione per un reato di droga, evidenziando un travisamento del concordato in appello concordato con il Procuratore Generale. La Cassazione ha rilevato una profonda incertezza sul reale contenuto dell'accordo e sul calcolo delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Non essendoci traccia scritta della proposta finale nel fascicolo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per un nuovo esame della vicenda.
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Concordato in appello: lo sconto di pena non cancella la vigilanza
L'Imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per tentato omicidio e a tre anni di libertà vigilata, ha proposto appello. Durante il secondo grado, le parti hanno raggiunto un concordato in appello per ridurre la pena a otto anni di reclusione, escludendo un'aggravante e rinunciando agli altri motivi di ricorso. Successivamente, l'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione della misura di sicurezza, sostenendo che sotto i dieci anni di pena la libertà vigilata non fosse più obbligatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la rinuncia ai motivi operata con il concordato in appello impedisce di contestare la misura di sicurezza, la quale non costituisce una pena illegale e può comunque essere rivalutata dal Magistrato di Sorveglianza. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
Tre imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia preventiva a far valere ulteriori questioni, determinando un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d'appello a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello, basato sull'accordo tra le parti sulla pena, comporta la rinuncia a far valere altre questioni. Questa rinuncia limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce un effetto preclusivo che impedisce di sollevare tali questioni anche nel successivo giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorsi presentati per motivi non consentiti dalla legge sono stati respinti senza esame nel merito, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Fermati prima del furto ma condannati per tentativo punibile
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un gruppo di soggetti coinvolti in un furto milionario presso un istituto di credito e nel successivo tentativo punibile di furto ai danni di due gioiellerie. Gli imputati, tra cui alcune guardie giurate complici, avevano pianificato i colpi disattivando i sistemi di allarme con centraline elettroniche schermate e comunicando tramite telefoni dedicati. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di quasi tutti i ricorrenti e ha rigettato quello di un altro imputato, confermando le condanne. I giudici hanno chiarito che per la configurabilità del tentativo punibile non occorre l'inizio dell'esecuzione materiale del furto, essendo sufficiente che gli atti preparatori, valutati complessivamente, dimostrino l'imminenza e l'univocità del disegno criminoso, interrotto solo dall'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta i ricorsi generici
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato in appello. Nel ricorso, l'uomo ha contestato in modo del tutto generico la motivazione relativa alla determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, poiché le censure erano prive di specificità e contrastavano con l'accordo sulla pena precedentemente raggiunto. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende per aver presentato un ricorso palesemente infondato per propria colpa.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato in appello. Nel ricorso, l'uomo lamentava la mancata esclusione della recidiva da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso macroscopicamente inammissibile. L'Imputato, infatti, aveva espressamente rinunciato al motivo riguardante la recidiva proprio al momento della stipulazione dell'accordo di concordato in appello. Di conseguenza, non poteva riproporre la questione davanti ai giudici di legittimità. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso senza formalità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende per aver presentato un ricorso palesemente infondato.
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Concordato in appello: l’accordo impedisce il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva recepito l'accordo sulla pena tramite concordato in appello. Il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione sul proscioglimento e sulla misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché generico e contrastante con l'accordo precedentemente sottoscritto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: pagare il fisco o la cella
Il Contribuente, condannato per omessa dichiarazione fiscale, ha impugnato la sentenza con cui la Corte d'appello ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, pari a oltre 239.000 euro. La difesa sosteneva che tale subordinazione fosse illegittima senza la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate e senza una verifica delle condizioni economiche del condannato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il debito tributario non è un risarcimento del danno ma un obbligo pubblicistico, rendendo irrilevante la presenza della parte civile. Inoltre, l'imputato non ha dimostrato l'impossibilità di pagare, specialmente a fronte di redditi pregressi elevati. Di conseguenza, la sospensione condizionale della pena resta vincolata al saldo del debito con il fisco.
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Sospensione condizionale della pena: accordo o obbligo di legge?
Un uomo condannato per furto pluriaggravato ha concordato la pena in appello, richiedendo la sospensione condizionale della pena. I giudici di secondo grado hanno concesso il beneficio, ma lo hanno subordinato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale obbligo non fosse stato concordato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Trattandosi della seconda condanna con sospensione, la legge impone automaticamente la subordinazione del beneficio a un obbligo di pubblica utilità. Richiedendo genericamente la sospensione, l'imputato ha implicitamente accettato questa condizione legale. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese.
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Concordato in appello: l’accordo che azzera i ricorsi futuri
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione nel successivo giudizio di legittimità, salvo casi eccezionali come l'illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di contestare la misura della sanzione concordata.
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Concordato in appello: se c’è accordo non si può ricorrere
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice d'appello non avesse valutato i presupposti per il suo proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si perfeziona un concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato. Il ricorso in Cassazione contro tale sentenza è ammesso solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà delle parti o all'illegalità della pena. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sull'assoluzione per il reato di ricettazione e sulla determinazione della pena pecuniaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'accordo tra le parti limita la possibilità di impugnazione. L'Imputato non può lamentare il difetto di motivazione su punti che erano stati oggetto di rinuncia concordata, né contestare la pena finale se questa rispetta esattamente l'accordo approvato dal giudice. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
L'Imputato, originariamente accusato di tentato furto, ha ottenuto in appello la riqualificazione del fatto in danneggiamento e l'applicazione di una pena concordata con il Pubblico Ministero. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, porto abusivo di armi e lesioni personali, ha concordato in secondo grado una pena di cinque anni di reclusione e duemila euro di multa. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione. Non si possono contestare aspetti legati alla misura della pena o alla mancata concessione di sconti, a meno che la sanzione finale non sia del tutto illegale. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese e la sanzione.
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