L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione contestando la motivazione, la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato costituisce un negozio processuale vincolante. Una volta stretto l'accordo sulla pena, nessuna delle parti può modificarlo unilateralmente proponendo ricorso, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, la legge vieta di sollevare in cassazione questioni non dedotte nei motivi di appello. Per queste ragioni, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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