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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: stop ai ricorsi sulla pena
L'Imputato ha concordato una riduzione di pena davanti alla Corte di Appello tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, l'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando una scorretta valutazione della recidiva e chiedendo una rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla sanzione preclude qualsiasi successiva contestazione sulla quantificazione della pena, salvo i casi eccezionali di pena illegale o consenso viziato. L'Imputato ha quindi perso definitivamente la possibilità di ridiscutere la condanna ed è stato condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello e ricorso: l’accordo blocca i ripensamenti
Due imputati hanno pattuito la sanzione finale tramite la procedura di concordato in appello, rinunciando ai restanti motivi del giudizio. In seguito, la difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione circa l'eventuale proscioglimento immediato. I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. L'adesione all'accordo sulla pena esclude ogni successivo riesame delle questioni a cui la parte ha volontariamente rinunciato. Di conseguenza, i giudici non devono motivare sulla mancata assoluzione o su cause di non punibilità. La Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese legali e a una sanzione di quattromila euro ciascuno.
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Concordato in appello: addio ai ricorsi sui motivi rinunciati
L'Imputata ha concordato la pena in secondo grado per reati di stupefacenti, rinunciando contestualmente ai motivi d'appello originari. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione sulla destinazione della sostanza e la mancata concessione della lieve entità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la contestazione dei motivi a cui la parte ha volontariamente rinunciato in virtù dell'accordo. Il giudice di merito non ha alcun obbligo di motivare sul mancato proscioglimento o sulla diversa qualificazione giuridica. L'Imputata è stata condannata alle spese e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: il patto sulla pena esclude nuovi ricorsi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale attraverso l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando il mancato riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che l'accordo sulla pena vincola entrambe le parti nella sua integralità e impedisce ripensamenti unilaterali successivi. Chi firma un'intesa sanzionatoria rinuncia formalmente ai restanti motivi di gravame e non può contestare il calcolo stabilito, salvo l'ipotesi eccezionale di una pena contraria alla legge. Il ricorrente deve versare le spese del procedimento e quattromila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso contro la pena
Quattro imputati hanno concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, i soggetti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata motivazione sul proscioglimento immediato e la sussistenza di circostanze aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, stabilendo che il concordato in appello costituisce un accordo processuale vincolante e unitario. Tale accordo preclude all'imputato di contestare in sede di legittimità questioni già abbandonate durante la definizione concordata della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sulla pena pattuita
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale attraverso l'istituto del concordato in appello, ottenendo la riforma parziale della condanna di primo grado. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo liberamente stipulato e accolto dai giudici preclude qualsiasi successiva contestazione sulla quantificazione della pena o sui motivi a cui la parte ha rinunciato. La decisione conferma che il patteggiamento in secondo grado vincola l'imputato, salvo il caso di pena del tutto illegale, comportando inoltre la condanna al pagamento delle spese e a una sanzione economica.
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Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso precluso
L'Imputato ha stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena inflitta nei suoi confronti. Subito dopo ha presentato ricorso per cassazione contestando la mancata applicazione delle cause di non punibilità previste dalla legge. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La scelta volontaria del concordato in appello produce un effetto preclusivo totale su tutte le questioni a cui la parte ha rinunciato per raggiungere l'intesa sanzionatoria. La Suprema Corte ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese legali e a una sanzione di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
Tre imputati, condannati per furto aggravato in abitazione, hanno concordato la riduzione della pena con la Procura generale durante il giudizio di secondo grado. Dopo la sentenza favorevole, gli stessi hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la mancata applicazione di una circostanza attenuante. I Supremi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il concordato in appello vincola le parti in modo definitivo. L'accordo impedisce di riaprire discussioni su questioni a cui la difesa ha rinunciato per ottenere lo sconto di pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo
L'Imputato ha richiesto e ottenuto una riduzione della pena in secondo grado avvalendosi del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di assoluzione immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente ha infatti presentato motivi generici e privi di riferimenti ai fatti specifici, riproponendo questioni a cui aveva espressamente rinunciato stipulando l'accordo sulla pena. A causa di questa scelta procedurale, l'Imputato perde la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati condannati per furto in abitazione. I soggetti avevano precedentemente stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione di pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, hanno impugnato la decisione lamentando una manifesta illogicità della motivazione. La Suprema Corte ha ribadito che le sentenze emesse a seguito di concordato in appello non sono impugnabili in Cassazione, in base alle riforme introdotte nel 2017. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna definitiva
L'Imputato, condannato in appello per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando la violazione delle regole sulla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della genericità dei motivi presentati. La difesa si è infatti limitata a muovere censure astratte, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con le motivazioni della sentenza d'appello. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, confermando in via definitiva la sua responsabilità penale.
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Concordato in appello: l’accordo penale chiude i ricorsi
L'Imputato ha concordato una pena in secondo grado avvalendosi della procedura di concordato in appello. In seguito, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione per lamentare il mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena limita la possibilità di impugnare la decisione. In particolare, la richiesta di proscioglimento immediato non rientra tra i motivi sollevabili dopo la stipula di un concordato in appello. Per questa ragione, L'Imputato subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per la pena concordata
L'Imputato presenta ricorso alla Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte d'Appello. L'accordo originale prevedeva una sanzione determinata mediante il concordato in appello. Successivamente, L'Imputato lamenta difetti di motivazione e violazioni di legge riguardo alla quantificazione della pena stabilita. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile senza trattazione orale. I giudici evidenziano che chi accetta un concordato in appello non può successivamente contestare l'entità della pena concordata. Per questo motivo, la Cassazione conferma la condanna e ordina al ricorrente il pagamento delle spese processuali, oltre a un versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: invalido il ricorso contro la pena concordata
Un imputato viene condannato per vari episodi di furto in abitazione. La difesa concorda la pena con la Procura Generale tramite il concordato in appello. Successivamente, l'imputato propone comunque ricorso in Cassazione contestando la motivazione sulla propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello non può contestare la responsabilità nei gradi successivi. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Furto in abitazione: il ricorso azzardato costa una sanzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due individui condannati per il reato di furto in abitazione. Il primo imputato, dopo aver concordato la pena nel giudizio di appello, ha tentato di contestare la motivazione sulla propria responsabilità penale, formulando un motivo non consentito dalla legge. Il secondo imputato ha sollevato davanti alla Suprema Corte questioni sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale mai avanzate nei motivi d'appello, proponendo così argomenti inediti. La Corte ha confermato le sanzioni e ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione e sanzioni per l’imputato
Un imputato per associazione per delinquere concordava la pena nel giudizio di appello. Successivamente, tramite il proprio difensore, presentava ricorso alla Suprema Corte. In un secondo momento, sia il legale sia l'imputato medesimo, tramite nota inviata dall'istituto penitenziario di ricovero, esprimevano la formale volontà di ritirare l'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione ha preso atto della decisione e ha dichiarato la rinuncia al ricorso per cassazione. Applicando la procedura semplificata previste dalla legge penale, i giudici hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. La decisione ha comportato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo e al versamento della sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: sanzione e inammissibilità
L'Imputata, accusata del reato di furto in abitazione, aveva concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello. In seguito, la difesa proponeva ricorso alla Suprema Corte per presunti vizi di motivazione sulle cause di non punibilità. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha presentato la formale rinuncia al ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno preso atto della volontà dell'Imputata e hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione senza formalità di procedura. La decisione ha comportato la condanna dell'Imputata al pagamento delle spese del processo e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
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Riciclaggio di autoveicoli: no al ricorso dopo il concordato
Una rete criminale organizzava il riciclaggio di autoveicoli di provenienza illecita, modificandone i dati identificativi per rivenderli all'estero. Diversi soggetti venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per associazione per delinquere, riciclaggio e falsificazione documentale. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione per contestare i ruoli attribuiti, la valutazione delle prove e il calcolo della prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello impedisce successive contestazioni sulla motivazione della responsabilità. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare le prove già apprezzate in modo conforme nei gradi precedenti. Infine, la presenza di recidiva qualificata allunga i termini di prescrizione, impedendo l'estinzione del reato. Gli imputati dovranno pagare le spese processuali e la Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione contestando la motivazione, la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato costituisce un negozio processuale vincolante. Una volta stretto l'accordo sulla pena, nessuna delle parti può modificarlo unilateralmente proponendo ricorso, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, la legge vieta di sollevare in cassazione questioni non dedotte nei motivi di appello. Per queste ragioni, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per difetto di motivazione
L'Imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., lamentando genericamente vizi di motivazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la contestazione sulla motivazione non è ammessa dopo un concordato in appello. Il ricorso in Cassazione in questi casi è ammissibile solo per vizi sul consenso, per difformità della decisione rispetto all'accordo o per illegalità della pena. Di conseguenza, L'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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