L'Imputato, condannato in secondo grado per ricettazione a seguito di concordato in appello, propone ricorso per cassazione contestando la mancata verifica autonoma del giudice sulla congruità della pena e l'applicazione di un'aggravante. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti. Di conseguenza, la sentenza che lo recepisce può essere impugnata solo per vizi specifici, come la violazione della volontà delle parti, la mancanza di consenso del pubblico ministero, la difformità tra l'accordo e la decisione, o l'illegalità della pena. Poiché il ricorrente ha sollevato censure di merito estranee a questi casi tassativi, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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