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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato sulla pena: inammissibile il ricorso contro la condanna
L'Imputato ha definito il proprio giudizio penale mediante un concordato sulla pena davanti alla Corte di Appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione contestando la carenza di motivazione in merito alla propria responsabilità e alla quantificazione della sanzione. I Supremi Giudici hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Chi sceglie il rito concordato accetta preventivamente la misura sanzionatoria pattuita con l'accusa e rinuncia a ridiscutere il merito della colpevolezza. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato integralmente la pronuncia d'appello e ha condannato l'Imputato sia al rimborso delle spese processuali, sia al versamento di una sanzione di tremila euro a beneficio della Cassa delle ammende per aver avanzato contestazioni escluse dalla legge.
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Radicamento familiare ed espulsione dal territorio dello Stato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti. La Corte d'Appello aveva rideterminato le pene principali tramite concordato processuale, confermando la misura di sicurezza che disponeva l'espulsione dal territorio dello Stato. Il ricorrente contestava tale misura lamentando la mancata valutazione dei suoi legami familiari e del radicamento a Roma. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione perché la questione non era stata sollevata con l'atto di appello e non faceva parte del concordato concordato tra le parti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: patto violato e ricorso inammissibile
Due imputati hanno concordato la pena nel giudizio di secondo grado con la Procura Generale. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza. Il primo ricorrente ha contestato la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio. Il secondo ricorrente ha contestato il trattamento sanzionatorio pattuito. La Suprema Corte ha ricordato i rigidi limiti di legge. Chi sceglie la via consensuale non può riaprire il merito delle accuse né contestare il calcolo della pena liberamente concordato. I giudici hanno dichiarato inammissibili le impugnazioni. La scelta processuale del concordato in appello preclude censure generiche o retroattive. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha imposto a entrambi i ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena pattuita e ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato contro la sentenza di secondo grado. La Corte di appello aveva applicato una pena ridotta proprio su richiesta concorde della difesa e della procura generale. Nonostante l'accordo raggiunto, il condannato ha presentato ricorso lamentando l'eccessività della sanzione e del calcolo dell'aumento di pena per la continuazione tra reati. I giudici di legittimità hanno ribadito che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare l'entità della pena pattuita, a meno che non emergano vizi di totale illegalità. A causa dell'impugnazione inammissibile, l'imputato deve pagare le spese del procedimento e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione e condanna
L'Imputato proponeva impugnazione contro la decisione di secondo grado, lamentando il mancato accoglimento del concordato sulla pena e contestando la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il calcolo della sanzione. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che non risultava depositata alcuna richiesta formale di concordato e che la difesa aveva espressamente rinunciato ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità penale durante il giudizio d'appello. Le doglianze sulla pena e sulla recidiva sono risultate generiche e già correttamente esaminate. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: rigetto e limiti del ricorso
Diversi imputati condannati per traffico di stupefacenti e altri reati hanno proposto ricorso in Cassazione. In secondo grado le parti avevano raggiunto un concordato in appello oppure rinunciato ai motivi di merito. Con l'impugnazione, un condannato lamentava l'assenza di motivazione sul proscioglimento nonostante il concordato in appello, un altro contestava il mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna, ed un terzo eccepiva la mancata traduzione degli atti processuali nella propria lingua madre. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita i motivi di ricorso e che la continuazione richiede l'obbligatoria allegazione della sentenza irrevocabile. Le nullità linguistiche vanno inoltre eccepite tempestivamente dimostrando un pregiudizio concreto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: pena accessoria valida e ricorso nullo
Un imputato, condannato per reati tributari, ha stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione della reclusione e delle sanzioni accessorie. La Corte di merito ha ridotto la pena principale e ha fissato a un anno l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione sulla durata della pena accessoria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le decisioni nate da un accordo sui motivi possono essere impugnate solo se la sanzione inflitta è illegale, ossia estranea alla legge. Essendo la durata applicata pienamente compresa tra la soglia minima di sei mesi e la massima di tre anni, la sentenza non presenta vizi. L'imputato deve anche versare una somma alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, condannato per rapina aggravata in concorso, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena concordando la quantificazione con l'accusa tramite l'istituto del concordato in appello. Subito dopo la pronuncia favorevole, l'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contestando l'aumento di pena per la recidiva e lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici hanno stabilito che la stipula dell'intesa preclude qualsiasi ulteriore contestazione sui punti già definiti, comportando la rinuncia a sollevare nuove questioni in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato ha subito la conferma integrale della sanzione pattuita e la condanna al versamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto valido e ricorsi nulli
Alcuni imputati, condannati in primo grado per diversi reati, hanno definito il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, accordandosi con la Procura Generale sulla quantificazione finale della pena e rinunciando formalmente a tutti gli altri motivi di contestazione. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'errata qualificazione del fatto e l'omessa motivazione sulle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo stretto in secondo grado preclude ogni ulteriore contestazione sui punti oggetto di rinuncia negoziale, salvo vizi eccezionali legati alla formazione della volontà, alla conformità della sentenza o all'illegalità della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sui motivi rinunciati
Due imputati, condannati per ricettazione e riciclaggio, hanno definito la pena davanti alla Corte di Appello tramite la procedura di concordato in appello. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la carenza di motivazione sulle attenuanti, sul calcolo della pena e sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Con il concordato, infatti, la rinuncia espressa ai motivi di impugnazione impedisce al giudice di pronunciarsi sui punti non devoluti, esonerandolo dal motivare su circostanze a cui la difesa ha liberamente rinunciato per ottenere l'accordo sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: nessun ricorso sul reato dopo l’accordo
L'imputato, condannato in primo grado per ricettazione, ha raggiunto un concordato in appello per ottenere una riduzione di pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e chiedendo l'attenuante di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia ai motivi ordinari e non può ridiscutere la qualificazione del reato davanti ai giudici di legittimità. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accordo sulla pena e ricorso: il concordato in appello regge
Tre imputati condannati in primo grado hanno stipulato un concordato in appello con il pubblico ministero per rideterminare la sanzione. La Corte di Appello ha accolto l'intesa e ha ridotto le pene. Successivamente, i condannati hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi sulla valutazione delle prove, sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. Quando le parti definiscono la sanzione tramite accordo, i motivi di ricorso possono riguardare unicamente vizi del consenso, la violazione dell'intesa o una pena illegale fuori dai limiti di legge. I ricorrenti hanno subito la condanna al pagamento delle spese e a tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso contro la pena
Un imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale attraverso il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione contestando il calcolo della riduzione della pena per una contravvenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo tra le parti costituisce un vincolo processuale non modificabile unilateralmente, salvo il caso di sanzione totalmente illegale. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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Ricorso per Cassazione: no all’atto firmato dall’imputato
La Corte d'appello ha condannato un soggetto per rapina e porto abusivo di coltello, riducendo la pena a seguito di un accordo tra le parti. L'imputato ha presentato personalmente il proprio ricorso per Cassazione lamentando un difetto di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'atto. La legge riserva infatti la facoltà di proporre l'impugnazione di legittimità esclusivamente ai difensori iscritti nell'apposito albo speciale dei cassazionisti. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena pattuita ma ricorso inammissibile
Un imputato, condannato in primo grado per tentata rapina aggravata, concordava in secondo grado una pena ridotta con il procuratore generale. La Corte d'Appello recepiva l'intesa e riduceva la sanzione. Successivamente, il condannato presentava ricorso per Cassazione, lamentando un insufficiente sconto di pena per le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il concordato in appello preclude le contestazioni sul calcolo della sanzione pattuita, a meno che la pena applicata non sia del tutto illegale o vi siano vizi sul consenso. L'imputato perde definitivamente la possibilità di ridiscutere la pena e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha riportato condanna per rapina, lesioni e furto in abitazione. Durante il secondo grado di giudizio, la difesa e la procura hanno stipulato un concordato in appello per ottenere uno sconto di pena. In cambio della riduzione sanzionatoria, l'interessato ha rinunciato formalmente ai precedenti motivi di gravame. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione di un'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sottoscrive l'accordo non può contestare in sede di legittimità i punti già rinunciati, salvo anomalie nel consenso o pene illegali. L'interessato deve quindi scontare la pena concordata e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: stop al ricorso sulla colpevolezza
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame originari. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione sulla sussistenza del reato e sulla propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione contro la sentenza scaturita da un accordo è consentita solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso della parte pubblica o per difformità della decisione del giudice, precludendo qualsiasi riesame del merito o dei motivi a cui si era rinunciato.
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Ricorso per cassazione inammissibile: pena confermata e sanzione
La Corte di Cassazione ha esaminato l'impugnazione proposta da un imputato condannato in appello per reati di lieve entità legati agli stupefacenti. La difesa lamentava la mancata applicazione di un presunto concordato sulla pena. I giudici supremi hanno rilevato la totale infondatezza e genericità della censura, accertando che nessun accordo tra le parti era mai intervenuto nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
Due imputati hanno concordato in secondo grado la pena per reati di stupefacenti mediante la procedura di concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione d'ufficio delle sanzioni sostitutive della detenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Chi sceglie il concordato rinuncia ai motivi di impugnazione ordinari e non può contestare la misura della pena concordata, salvo il caso di sanzione totalmente illegale. I ricorrenti hanno subito la condanna definitiva della pena pattuita, oltre al pagamento delle spese di giudizio e di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: vietato il ricorso dopo l’accordo
Un imputato condannato per violazione della legge sugli stupefacenti ha definito il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità in cambio di una pena concordata. Successivamente, l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione tentando di rimettere in discussione la propria colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata. I giudici hanno stabilito che l'accordo stretto in secondo grado ha effetti preclusivi stabili e impedisce qualsiasi successiva contestazione davanti al giudice di legittimità, confermando la condanna e infliggendo la sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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