Alcuni imputati, condannati in primo grado per diversi reati, hanno definito il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, accordandosi con la Procura Generale sulla quantificazione finale della pena e rinunciando formalmente a tutti gli altri motivi di contestazione. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'errata qualificazione del fatto e l'omessa motivazione sulle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo stretto in secondo grado preclude ogni ulteriore contestazione sui punti oggetto di rinuncia negoziale, salvo vizi eccezionali legati alla formazione della volontà, alla conformità della sentenza o all'illegalità della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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