La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato contro la sentenza di secondo grado emessa dopo un concordato in appello. L'imputato, dopo aver concordato la pena con la Procura Generale ottenendo una riduzione della condanna, ha impugnato il provvedimento lamentando la mancata valutazione dell'obbligo di immediato proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta concluso l'accordo sui motivi di impugnazione, non è possibile contestare nel merito la responsabilità penale o sollevare doglianze a cui si è rinunciato. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per vizi della volontà, dissenso del pubblico ministero, difformità della decisione o sanzione illegale. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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